Legge del sovraindebitamento, come ridurre o saldare i debiti?


La Legge n. 3/2012 (detta anti suicidi) consente a determinate condizioni di ridurre gli importi dei debiti e di pagarli a rate
Legge del sovraindebitamento, come ridurre o saldare i debiti?

Non riesci più a far fronte al pagamento delle rate del mutuo e/o prestito? Hai problemi con il fisco? Le società di recupero crediti ti chiamano in continuazione? Prosegui con la lettura di questo articolo per verificare se hai i requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento

Ogni giorno cresce il numero delle famiglie che si trovano, purtroppo, a fronteggiare drammatiche situazioni economiche a causa dell’accumulo dei debiti. Talvolta i prestiti vengono richiesti con “leggerezza” senza valutare le reali possibilità di rientro del debito, ma spesso accade che situazioni impreviste come la perdita di lavoro, spese sanitarie o eventi straordinari rendano inevitabile il ricorso al credito.

Con il tempo si viene a creare un meccanismo a catena tale per cui per pagare un debito, richiesto in un momento di difficoltà - la cui rata pesa sul budget familiare insieme a tutte le altre spese – si ricorra alla consulenza dei funzionari di banche e finanziarie per ottenere ulteriore liquidità.

Come è possibile interrompere questa rincorsa al credito e conseguente sovraindebitamento?

La soluzione a tale problema potrebbe essere la legge n. 3/2012, chiamata anche legge anti suicidi, la quale consente - a determinate condizioni - di ridurre gli importi dei debiti e di pagarli a rate.

Al fine di spiegare in modo sintetico i contenuti essenziali di questa procedura partiamo dalla nozione di sovraindebitamento fornita dall’art. 6, II comma, della legge 3/2012 secondo il quale “si intende per sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente.

Sostanzialmente la nozione è formata da 5 componenti:

1) perdurante squilibrio: le voci passive del patrimonio sono maggiori di quelle attive e tale squilibrio dura da tempo ed è destinato a durare nel tempo;

2) obbligazioni assunte: passività correnti, cioè i debiti contratti scaduti o in scadenza;

3) patrimonio prontamente liquidabile: non si intende tutto il patrimonio esistente o disponibile, ma solamente quello prontamente liquidabile ossia monetizzabile in breve tempo. La variabile temporale viene valutata caso per caso;

4) la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni: il legislatore si riferisce alla situazione in cui il debitore riesce ad adempiere le proprie obbligazioni ma con difficoltà rilevante;

5) definitiva incapacità di adempiere regolarmente: si intende uno stato di insolvenza irreversibile definito dall’ art. 5 della legge fallimentare secondo il quale “Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il sovraindebitamento non è sufficiente a consentire l’accesso alle procedure previste dalla cosiddetta “legge salva suicidi”, ma è necessario che le cause che lo hanno generato siano impreviste ed imprevedibili.

Infatti, il debitore può essere ammesso alla procedura solamente se non ha concorso colposamente a determinare lo stato di crisi e, quindi, è necessario provare che, nel momento in cui sono stati assunti i debiti, il contraente aveva la prospettiva di poterli pagare.

L’ammissione alla procedura non è consentito a chiunque, ma solamente ai seguenti soggetti:

- il consumatore: la cui definizione è espressa dall’art. 6, comma II, lett. b) della L. 3/2012, come il debitore, persona fisica, che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

- soggetti non fallibili: tutti gli altri debitori individuati tra quelli che intendono porre rimedio alla crisi di sovraindebitamento che non sono soggetti o assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3/2012 (es. imprenditore agricolo, il professionista, l’artista ecc.).

Oltre ai predetti requisiti oggettivi e soggettivi, al fine accedere alla procedura da sovraindebitamento occorre verificare l’assenza di cause di inammissibilità, ed in particolare:

-  il proponente non deve essere soggetto a procedura concorsuale diversa;

- non è possibile accedere alla procedura di sovraindebitamento se il debitore ha già fatto ricorso alla stessa nel quinquennio precedente;

- non è ammesso il ricorso alla procedura se il debitore ha subito per cause non imputabili impugnazione, risoluzione dell’accordo o revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione;

- la domanda è inammissibile se l’istante ha fornito documentazione incompleta o comunque non sufficiente a ricostruire la situazione economico-patrimoniale.

Ebbene, una volta verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e l’assenza di cause di inammissibilità occorre identificare la procedura da seguire nel caso concreto, poiché, la legge 3/2012 distingue le tre ipotesi di seguito elencate:

1)    Piano del consumatore: si rivolge esclusivamente ai consumatori ossia alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il piano non è altro che una proposta - rivolta a tutti i creditori - di riduzione degli importi dovuti e delle modalità di pagamento degli stessi.  La peculiarità di tale procedura è il controllo della cosiddetta “meritevolezza”, infatti, il Giudice, per procedere all’omologa, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

2)    Accordo di ristrutturazione dei debiti: a differenza del piano del consumatore può essere presentato da enti e imprese non fallibili. Anche in questo caso l’istante formula una proposta di ristrutturazione dei debiti la quale però, affinché abbia esito positivo, deve essere accettata da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti. Per quanto riguarda caratteristiche e/o requisiti per certi versi l’accordo è molto simile al piano del consumatore.

3)    Liquidazione del patrimonio: con tale procedura il debitore (consumatore o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti. I creditori saranno soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni.

Infine, occorre precisare che la normativa del sovraindebitamento sopraesposta (in grandi linee) è stata recentemente modificata ed inserita nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), è stata differita al 1° settembre 2021 dal decreto-legge n. 23 del 2020.

 

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di Avv. Debora Castellani

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