Legge di bilancio 2017, detrazioni previste


Proroga delle detrazioni fiscali anche per l'anno in corso e fino a dicembre 2017
Legge di bilancio 2017, detrazioni previste
La legge di bilancio n° 232 del 11 dicembre 2016:
- conferma la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), mantenendo il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
- proroga la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
- proroga la detrazione per misure antisismiche inserendo anche edifici insistenti in zona 3 a minor rischio oltre che quelli già previsti in zona 1 e 2
- proroga degli interventi atti alla riqualificazione energetica a detrazione Irpef (65%).

Ecco di seguito chi può usufruirne.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
1) proprietari o nudi proprietari
2) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
3) locatari o comodatari
4) soci di cooperative divise e indivise
5) imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
6) soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
7) il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
8) il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016).

ATTENZIONE: La legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, ad esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso".

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di Geom. Simone Nezosi

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