Legge di bilancio 2018 e sport: novità


Le novità in ambito sportivo per l'anno 2018
Legge di bilancio 2018 e sport: novità
A decorrere dall’8 gennaio 2018 è diventato operativo il "Registro telematico nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche".
Tale registro, tenuto dal C.O.N.I, è stato istituito al fine di confermare "il riconoscimento ai fini sportivi" alle a.s.d./s.s.d. già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
L’iscrizione al registro è il primo step per consentire alle associazioni di usufruire delle agevolazioni fiscali riconosciute allo sport dilettantistico (legge 398/1991 e art. 90 legge 289/2002) e ora tale adempimento verrà effettuato, successivamente alla conclusione della fase di affiliazione e di tesseramento, direttamente dagli organismi affilianti delle varie discipline sportive e non più dalle singole associazioni.
Le associazioni sportive già iscritte non sono tenute a rinnovare l’iscrizione mentre sono soggette al nuovo adempimento le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche lucrative (nuova tipologia di società introdotta con la Legge di bilancio 2018) di nuova costituzione.
Le a.s.d./s.s.d.l. possono quindi corrispondere agli sportivi dilettanti i compensi previsti dall’art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) solo se risultano iscritte nell’apposito Registro tenuto dal C.O.N.I.
A decorrere dal 1 gennaio 2018 è stata altresì innalzata la soglia di detassazione di compensi, premi, rimborsi spesa e indennità di trasferta corrisposti dalle società sportive agli sportivi dilettanti: la vecchia soglia di esenzione di € 7.500,00 è stata ad oggi innalzata a €10.000,00.
Il superamento della soglia di 10mila euro deve essere verificato facendo riferimento all’ammontare dei complessivo dei compensi percepiti nell’anno dallo sportivo dilettante anche se corrisposti da società sportive diverse.
A seguito dell’aumento della soglia di esenzione si possono manifestare alcuni effetti indiretti per quanto riguarda la tassazione delle somme corrisposte in misura eccedente rispetto al nuovo limite e sembrerebbe così doversi applicare la ritenuta a titolo d’imposta fino a € 30.658,00 e non più fino a € 28.158,00; in merito si aspettano ulteriori precisazioni dal Legislatore.
L’aliquota da applicare ai compensi eccedenti la soglia di € 30.658,00 è quella corrispondente al primo scaglione di reddito del 23% a cui devono essere aggiunte le addizionali regionali e comunali; i compensi eccedenti la soglia di € 30.658,00 sono invece assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.
Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Ulteriore novità introdotta con la Legge di stabilità 2018 riguarda i collaboratori coordinati e continuativi che rendono la loro opera nei confronti delle "società sportive dilettantistiche lucrative" riconosciute dal C.O.N.I.: per questi soggetti è prevista, a decorrere dal 01.01.2018, l’iscrizione all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’INPS.
Per i primi 5 anni, dal 01.01.2018, la contribuzione al fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore; l’imponibile pensionistico sarà ridotto in misura equivalente.
Infine nei confronti dei co.co.co. amministrativo gestionali non operano forme di assicurazione diverse da quelle per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Articolo del:


di Giulia Caravita

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse