Legge di Bilancio 2020: la rivalutazione dei beni d’impresa


Rivalutazioni dei beni d’impresa: aumentano i vantaggi per le società di persone e diventa appetibile anche per le società di capitali
Legge di Bilancio 2020: la rivalutazione dei beni d’impresa

 


La manovra 2020 riapre la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa devono essere versate in tre rate (in caso l’imposta da versare sia inferiore a 3.000.000 euro, la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ordinariamente, quindi, il termine per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2019, quindi 20 Giugno 2020), le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

I benefici della rivalutazione sono i seguenti:

•    Iscrive i beni in bilancio al loro fair value (valori correnti);

•    Incrementa il patrimonio per facilitare l’accesso al credito (cfr. Basilea 2) e aiuta a ridurre il costo del denaro migliorando il rating;

•    Consente di usare il saldo attivo di rivalutazione per coprire le perdite (nota non si possono distribuire utili fino a quando non è reintegrata o ridotta con verbale di assemblea straordinaria);

•    Possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento (dal 2022);

•    Maggiore plafond per dedurre le spese di manutenzione (dal 2022);

•    Rilevanza fiscale di plusvalenze o minusvalenze. Se si preveda di cedere (a partire dal 2023) i beni rivalutati.


Le imposte sostitutive dovute sono pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% di quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata.

E’ possibile affrancare fiscalmente il valore della rivalutazione pagando un ulteriore 10%. In questo caso la riserva è in sospensione d’imposta e in caso di distribuzione è tassata come dividendo.

Per le piccole imprese in contabilità semplificata, alla luce del fatto che, non generandosi alcuna riserva in sospensione d’imposta, non vi è la necessità di versare l’imposta sostitutiva del 10% per “affrancare” il saldo attivo di rivalutazione.

In generale, tale rivalutazione risulta molto conveniente per le società di persone (scaglioni IRPEF 23%-46% oltre addizionali regionali e comunali), sia in caso di capitalizzazione, sia per le copertura perdite, sia per distribuzione utili di utili ai soci, oltre che per i futuri effetti fiscali. Si tenga presenta che il valore di questo anno è il più basso di sempre.

Quest’anno la rivalutazione risulta conveniente anche per le società di capitali, essendo l’imposta sostitutiva pari al 12%, contro IRES ed IRAP almeno pari al 27,00%, sia per la copertura delle perdite che per la redistribuzione ai soci di dividendi, infatti la somma dell’aliquota e dell’affrancamento è inferiore all’IRES (22% < 24%). Di sicuro un’occasione da non perdere per le imprese che presentano un patrimonio netto negativo in vista dell’entrata del codice della crisi il 15 Agosto 2020.

 

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di Dott. Daniele Carrano

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