Misure principali della Legge di bilancio 2021


Quadro di sintesi dei principali interventi della Legge di Bilancio 2021
Misure principali della Legge di bilancio 2021

La L. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio per il 2021, è stata pubblicata sul S.O. n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La Legge si compone di 20 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

 

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di Elena Stocco

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Articolo 1, commi 20,21,22

Sospensione versamenti contributi professionisti

In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

Articolo 1, comma 33

Esonero contributo Coltivatori diretti/IAP

È confermata, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2021.

Articolo 1, commi 36 e 37

Sospensione versamenti Federazioni/Associazioni e Società sportive dilettantistiche

In sede di approvazione, a favore:

  • delle federazioni sportive nazionali,
  • degli enti di promozione sportiva;
  • delle associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche;

con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020è prevista la sospensione dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1 al 28.2.2021;
  • agli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1 al 28.2.2021;
  • ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'1.1 al 28.2.2021.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.5.2021;

ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 30.5.2021. Le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.

Articolo 1, comma 38

Esenzione IRPEF coltivatori diretti/IAP

È confermata l'estensione al 2021 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

Articolo 1, comma 40

Aliquota al 10% per i piatti da asporto

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

  • del loro consumo immediato;
  • della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare (Informativa SEAC 17.12.2020, n. 371).

Articolo 1, comma 41

Cessione terreni agricoli di valore pari / inferiore a € 5.000

In sede di approvazione, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021, è previsto che non sia applicata l'imposta di registro fissa (€ 200) di cui all'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, alle cessioni di terreni / pertinenzea favore di coltivatori diretti e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Tale disposizione è applicabile alle cessioni di terreni / pertinenze:

  • di valore pari / inferiore a€5.000;
  • qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 1, commi 44-47

Dividendi enti non commerciali

È confermato, al fine di attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, soggetti a tassazione per l'intero ammontare (100%), a decorrere dall'esercizio in corso all'1.1.2021, che gli utili percepiti dagli enti non commercialiex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR o da una stabile organizzazione in Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 1, esercenti, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.

L'agevolazione in esame è riconosciuta a condizione che le predette attività di interesse generale siano svolte nell'ambito dei seguenti settori:

  • famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
  • arte, attività e beni culturali.

Sono esclusi dall'agevolazione gli utili provenienti da partecipazioni in imprese / enti residenti / localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiatoex art. 47-bis, comma 1, TUIR.

I beneficiari dell'agevolazione devono destinare l'IRES non dovuta in applicazione della disposizione in esame (ossia, il risparmio d'imposta) al finanziamento delle predette attività di interesse generale accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Le fondazioni (bancarie) di cui al D.Lgs. n. 153/99, destinano il risparmio d'imposta al finanziamento delle predette attività di interesse generale accantonandolo in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Articolo 1, comma 50

Incentivi lavoratori impatriati

In base all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Come disposto dal comma 3-bis del citato art. 16, l'agevolazione è applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta:

  • al lavoratore con almeno 1 figlio minorenne / a carico, anche in affido preadottivo;
  • anche nel caso in cui il lavoratore diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento / nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

In sede di approvazione, le disposizioni di cui al citato comma 3-bis sono estese anche ai soggetti, che siano stati iscritti all'AIRE / cittadini di Stati UE, che hanno trasferito la residenza prima del 2020 e che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime in esame, previo versamento di:

  • un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi alperiodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione:
    • ha almeno 1 figlio minorenne, anche in affido preadottivo;

o

    • è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà;

  • un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione:
    • ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo;

e

    • diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 1, commi 77-79

Bonus veicoli elettrici

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

  • è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
  • è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

Articolo 1, comma 83

Estensione rivalutazione beni d’impresa

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" la rivalutazione dei beni d'impresa è estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

Articolo 1, commi 95-96

Nuova "sabatini-ter"

É confermata l'eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi:

  • in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;
  • per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

Articolo 1, commi 206 e da 208 a 212

Sostegno liquidità imprese/garanzia SACE

È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

  • cessioni di creditisenza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021;

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, l'ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;

  • a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021

In sede di approvazione è stato altresì previsto che, a decorrere dall'1.3 al 30.6.2021, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuitofino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).

Articolo 1, commi da 244 e 247

Fondo Garanzia PMI

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" (Informativa SEAC 9.6.2020, n. 169 - Informativa SEAC 9.6.2020, n. 16921.10.2020, n. 306).

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

Articolo 1, commi da 248 a 254

Proroga moratoria finanziamenti pmi

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell'art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all'art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).

È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 al 30.6.2021.

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all'art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

Articolo 1, commi da 263 a 264

Rafforzamento PMI

L'art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (Informativa SEAC 24.7.2020, n. 219) prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed "eseguito" dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Ora è confermato che:

  • la possibilità di beneficiare del credito d'imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 - 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell'aumento di capitale.

Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell'1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).

Articolo 1, comma 333

Detrazione spese veterinarie

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

Articolo 1, comma 362

Bonus bebè

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall'art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

Articolo 1, comma 380

Aumento contribuzione per indennizzo rottamazione licenze 

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96.

In particolare si rammenta che l'indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell'attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l'aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.

Modificando l'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, a decorrere dall'1.1.2022, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

Articolo 1, commi da 381 a 384

Fondo sostenibilità pagamento affitti

In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.

ll contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore;

Articolo 1, commi da 526 a 527

Fondo rimborso affitto studenti fuori sede

In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

  • iscritti a Università statali;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
  • che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
  • residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

Articolo 1, commi 576 e 611

Bonus cultura 18enni

È confermato anche per il 2021 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale

È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

Articolo 1, commi 595 e 597

Cedolare secca locazioni brevi

È confermata l'applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082, C.c.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È confermata, come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l'istituzione presso il MIBACT di un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:

  • resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
  • le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione dello stesso.

Articolo 1, commi 602 e 603

Bonus canoni di locazione

L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", con l'art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:

  • agenzie di viaggio;
  • tour operator.

Articolo 1, comma 608

Bonus pubblicità

È confermata l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

Articolo 1, comma 609

Bonus edicole

È confermata l'estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. "bonus edicole", ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore:

  • degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
  • delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;

parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Articolo 1, comma 612 e 613

Contributo servizi informativi

È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento per il 2021 e 2022 di un contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100 sotto forma di sconto sul prezzo di vendita per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani / riviste / periodici anche in formato digitale.

Va evidenziato che:

  • l'accesso al contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
    • ISEE nucleo familiare inferiore a € 20.000;
    • fruizione del voucher per l'acquisizione di servizi di connesione alla rete Internet in banda ultra larga / relativi dispositivi elettronici di cui al Decreto MISE 7.8.2020;
  • il contributo può essere utilizzato per acquisti online / presso esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

Articolo 1, commi da 651 a 659

Bonus emissioni c02 autovetture

L'art. 1, comma 1031, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha previsto per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) il riconoscimento:

  • di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4;
  • un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4.

Articolo 1, comma da 1079 a 1083

Utilizzo indebito plafond iva esportatori abituali

È confermato che l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

  • al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  • SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

Articolo 1, commi da 1087 a 1089

Credito d'imposta acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile

In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:

  • persone fisiche;
  • esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualititivo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare delle spese non può essere superiore:

  • per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
  • per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale / istituzionale.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 1, commi 1095-1097

Lotteria dei corrispettivi / cashback

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

  • fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Si rammenta che l'applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", poi all'1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Ora il DL n. 183/2020 c.d. "Decreto Milleproroghe" ha fissato all'1.2.2021 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.

CASHBACK

L'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abitualmente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").

È confermata l'implementazione del citato comma 288, prevedendo che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Articolo 1, commi 1102-1107

Semplificazioni fiscali

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta.

ESTEROMETRO

È confermato che, per effetto dell'implementazione del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall'1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "spesometro estero" / "esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica:

  • entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

  • prevedendo l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
  • allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
  • consentendo all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

PROROGA AL 2021 DIVIETO