Legge di Stabilità 2017 e welfare


In materia di Welfare la legge n. 232/2016 ha riproposto, con alcuni correttivi, le agevolazioni introdotte con la Legge n. 208/2016
Legge di Stabilità 2017 e welfare
Le novità riguardano sia i piani di Welfare fondati sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in base alle modalità definite con il D.M. 25 marzo 2016, che vanno regolati nel quadro della contrattazione collettiva, sia i Piani di welfare svincolati dall’erogazione del premio, attivati volontariamente ed unilateralmente dal datore di lavoro, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e ai loro familiari in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale ed oggi riconosciuti anche sulla base delle previsioni del contratto collettivo di livello nazionale o interconfederale, caratterizzati dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 51, comma 2, lett. f) e segg. del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986.
Aumentato l’importo massimo detassabile e il limite di reddito per poter beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista in relazione ai premi, ove previsti da uno specifico accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale (così come previsti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015) depositati entro 30 gg. dalla loro sottoscrizione (cfr. la Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro prot. n. 33/4274 del 22 luglio 2016).
A partire dal 1° gennaio 2017:
l’importo massimo annuo detassabile, del premio di risultato, sarà pari a 3.000 euro (invece dei 2.000 euro previsti nello scorso anno). Tale importo potrà essere elevato, a 4.000 euro (invece dei 2.500 euro previsti nel 2016), nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro; potranno usufruire di tale agevolazione i lavoratori che, che nel 2016 avessero percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro (invece dei 50.000 del 2015, previsti per l’applicazione dell’agevolazione nel 2016).
Resta confermata la possibilità di sostituire tutto o parte del premio, per scelta del lavoratore e sulla base dell’accordo collettivo, con beni o servizi tra quelli previsti dall’art. 51, comma 2 lett. f) e segg. del TUIR ed in particolare per:
l’utilizzazione dei servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12 Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 Tuir.
I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - considerati, in base alle norme fiscali, come reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef -continuano a rientrare nell’imposizione Irpef ordinaria (così come prevista dall’art. 51, comma 2 del TUIR) anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del regime tributario agevolato.
La Legge di Stabilità 2017 introduce poi delle ulteriori agevolazioni. Viene infatti stabilito che, ove il premio sia convertito in uno dei benefit di seguito indicati, l’intero valore non sarà soggetto né a tassazione ordinaria né ad imposta sostitutiva.
Si tratta, in particolare:
dei contributi alle forme pensionistiche complementari; di cui al Lgs. 252/2005, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del citato decreto (Euro 5.164,67 annui); dei contributi di assistenza sanitaria di cui al comma 2, lettera A, articolo 51, Tuir, versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se eccedenti i limiti indicati nella medesima disposizione (Euro 3.615,20); del valore delle azioni ricevute, di cui al comma 2, lettera G, articolo 51 Tuir (stock option), anche se eccedente il limite indicato nella disposizione della norma, indipendentemente dalle condizioni dalla stabilite dalla stessa.
Viene infine aggiunta al medesimo art. 51, comma 2 una lettera f-quater che prevede, altresì, l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

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di Paola Maschietto

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