Legge di Stabilita' 2017: principio di Cassa


Ecco cosa cambia per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata e quali sono i nuovi adempimenti amministrativi
Legge di Stabilita' 2017: principio di Cassa
1) Principio di cassa 2017: imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata a decorrere dal 01 gennaio 2017 dovranno determinare il reddito periodo di imposta sulla base del principio di cassa in sostituzione del principio di competenza ossia il reddito verrà determinato dalla differenza tra ricavi incassati meno spese sostenute. I contribuenti saranno quindi tenuti oltre alla tenuta dei registri iva anche alla tenuta del registro degli incassi e pagamenti (registro cronologico) nei quali vanni indicati per ciascun ricavo percepito a) l’importo; b) le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Nel registro dei pagamenti vanno indicati gli stessi dati per ciascun pagamento. Le annotazioni vanno eseguite cronologicamente e "non oltre 60 giorni" (art. 22, co. 1, DPR 600/73).
È possibile optare (con vincolo triennale) per far coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini Iva (criterio di registrazione), senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti ed effettuando soltanto quelle riguardanti le operazioni non soggette a registrazioni ai fini dell’imposta Iva (ammortamenti, etc..). Rimane salva la possibilità per le imprese e società in contabilità semplificata di optare per il regime di contabilità ordinario.
Ad oggi non è stata pubblicata alcuna circolare dell’Agenzia delle Entrate volta a dirimere alcune questioni di rilevante importanza quali la gestione delle perdite fiscali 2017 che scaturiranno dal giroconto delle rimanenze finali 2016 a rimanenze iniziali 2017. Infatti dal 2017 non venendo più contabilizzate le rimanenze finali (pur rimanendo l’obbligo della predisposizione dell’inventario di fine anno per possibili controlli fiscali) presumibilmente il contribuente con elevate rimanenze 2016 genererà una perdita fiscale nel 2017, perdita che non potrà - ad oggi - essere riportata agli esercizi successivi venendo di fatto "perduta" (salvo il caso in cui il contribuente non disponga di altri redditi volti ad assorbire la perdita maturata). La conseguenza inevitabile è che dall’anno 2018 e seguenti gli utili saranno elevati non potendo recuperare il costo di acquisto del bene venduto nell’anno di riferimento compreso nella perdita non recuperabile.

2) Nuovi adempimenti amministrativi 2017: dal 01 gennaio tutti i contribuenti dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate due comunicazioni ogni 3 mesi, nello specifico lo spesometro trimestrale e la liquidazione iva trimestrale indipendentemente dalla liquidazione dell’iva mensile o trimestrale. Nello specifico, la comunicazione IVA trimestrale 2017 e la comunicazione liquidazione periodica IVA 2017, vanno inviate per il loro primo anno di applicazione, entro le seguenti scadenze 2017/2018:
i) Comunicazione spesometro 1° e 2° trimestre: va inviata insieme, per cui con una comunicazione spesometro semestrale entro il 25 luglio 2017.
ii) Comunicazione spesometro trimestre 3°: luglio, agosto e settembre: scadenza 30 novembre 2017;
iii) Comunicazione spesometro trimestre 4°: ottobre, novembre e dicembre: scadenza 28 febbraio 2018.
A partire dal 2018, le scadenze spesometro trimestrale, saranno 30 maggio, 16 settembre, 30 novembre e febbraio dell'anno successivo.

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di Fabrizio Zaniboni

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