Legge Pinto - il danno è personale
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 5916/15; depositata il 24 marzo
Qualora vi siano più persone lese, e le stesse non siano considerate dall’ordinamento come un soggetto unico ed autonomo, il danno in questione non può essere liquidato unitariamente, dovendo la riparazione aver luogo in favore di ciascuno dei danneggiati. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 28 gennaio - 24 marzo 2015, n. 5916
Presidente/Relatore Petitti
Ritenuto che, con distinti ricorsi depositati nel 2012 presso la Corte d'appello di Firenze e poi riuniti, M. M., quale procuratore speciale di C. V., e M. C. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni morali derivanti dalla irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi dinnanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, giudizio nel quale il C. era stato citato con atto notificato il 30 luglio 2002 e la C. era intervenuta con atto del 16 dicembre 2002, e definito con sentenza depositata in data 11 ottobre 2011;
che l'adita Corte d'appello riteneva che il giudizio presupposto, di particolare complessità, avrebbe dovuto avere una durata ragionevole di cinque anni, sicché accertava un ritardo nella definizione di quattro anni e cinque mesi; ritardo in relazione al quale, tenuto conto del particolare oggetto del giudizio (domanda di danni proposta nei confronti del C. per il decesso della nipotina avvenuto per esalazioni di gas nella sua abitazione, e nel quale la madre era intervenuta chiedendo la condanna del padre) liquidava un indennizzo rapportato al criterio di 1.200,00 euro per i primi due anni e di euro 1.600,00 per i due anni successivi, nonché euro 800,00 per gli ulteriori cinque mesi, condannando il Ministero della giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 6.400,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, e compensando le spese del procedimento per la non opposizione del Ministero;
che per la cassazione di questo decreto V. C. e M. C. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e 6, par. 1, della CEDU, censurando il provvedimento impugnato per avere, da un lato, affermato la rilevanza del patema d'animo determinato dall'irragionevole protrarsi del giudizio presupposto e, dall'altro, liquidato un indennizzo complessivo che, suddiviso tra i due creditori, risulta del tutto inadeguato rispetto alle peculiarità del caso;
che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 6, par. 1, della CEDU, nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dolendosi della disposta compensazione delle spese del procedimento;
che il primo motivo di ricorso è fondato;
che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che «l'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo: qualora, pertanto, vi siano più persone lese, e le stesse non siano considerate dall'ordinamento come un soggetto unico ed autonomo, distinto da quelli che partecipano alla vita dello stesso, il danno in questione non può essere liquidato unitariamente, dovendo la riparazione aver luogo in favore di ciascuno dei danneggiati»(Cass. n. 18683 del 2005) ;
che la Corte d'appello si è, all'evidenza, discostata da tale principio, sicché il decreto impugnato deve essere cassato:
che l'accoglimento dei primo motivo comporta l'assorbimento del secondo;
che, tenuto conto delle differenti posizioni delle parti nel giudizio presupposto e della diversa durata del processo per ciascuna di esse, non si ritiene di poter decidere la causa nel merito;
che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della domanda e alla regolamentazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 28 gennaio - 24 marzo 2015, n. 5916
Presidente/Relatore Petitti
Ritenuto che, con distinti ricorsi depositati nel 2012 presso la Corte d'appello di Firenze e poi riuniti, M. M., quale procuratore speciale di C. V., e M. C. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni morali derivanti dalla irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi dinnanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, giudizio nel quale il C. era stato citato con atto notificato il 30 luglio 2002 e la C. era intervenuta con atto del 16 dicembre 2002, e definito con sentenza depositata in data 11 ottobre 2011;
che l'adita Corte d'appello riteneva che il giudizio presupposto, di particolare complessità, avrebbe dovuto avere una durata ragionevole di cinque anni, sicché accertava un ritardo nella definizione di quattro anni e cinque mesi; ritardo in relazione al quale, tenuto conto del particolare oggetto del giudizio (domanda di danni proposta nei confronti del C. per il decesso della nipotina avvenuto per esalazioni di gas nella sua abitazione, e nel quale la madre era intervenuta chiedendo la condanna del padre) liquidava un indennizzo rapportato al criterio di 1.200,00 euro per i primi due anni e di euro 1.600,00 per i due anni successivi, nonché euro 800,00 per gli ulteriori cinque mesi, condannando il Ministero della giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 6.400,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, e compensando le spese del procedimento per la non opposizione del Ministero;
che per la cassazione di questo decreto V. C. e M. C. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e 6, par. 1, della CEDU, censurando il provvedimento impugnato per avere, da un lato, affermato la rilevanza del patema d'animo determinato dall'irragionevole protrarsi del giudizio presupposto e, dall'altro, liquidato un indennizzo complessivo che, suddiviso tra i due creditori, risulta del tutto inadeguato rispetto alle peculiarità del caso;
che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 6, par. 1, della CEDU, nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dolendosi della disposta compensazione delle spese del procedimento;
che il primo motivo di ricorso è fondato;
che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che «l'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo: qualora, pertanto, vi siano più persone lese, e le stesse non siano considerate dall'ordinamento come un soggetto unico ed autonomo, distinto da quelli che partecipano alla vita dello stesso, il danno in questione non può essere liquidato unitariamente, dovendo la riparazione aver luogo in favore di ciascuno dei danneggiati»(Cass. n. 18683 del 2005) ;
che la Corte d'appello si è, all'evidenza, discostata da tale principio, sicché il decreto impugnato deve essere cassato:
che l'accoglimento dei primo motivo comporta l'assorbimento del secondo;
che, tenuto conto delle differenti posizioni delle parti nel giudizio presupposto e della diversa durata del processo per ciascuna di esse, non si ritiene di poter decidere la causa nel merito;
che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della domanda e alla regolamentazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione.
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