Legittimo licenziamento per assenza ingiustificata


Licenziato in tronco il lavoratore assente per almeno tre giorni senza giustificazione
Legittimo licenziamento per assenza ingiustificata
Lavoratore assente per almeno tre giorni senza giustificazione: licenziamento in tronco.

Nel caso in cui un dipendente sia assente dal posto di lavoro senza comunicazione preventiva all'azienda per un tempo minimo di tre giorni si verifica la rottura del rapporto fiduciario che lega l'azienda ed il dipendente con la conseguenza dell'applicazione del licenziamento per giusta causa - abbandono del posto di lavoro. Tale sanzione si applica anche se la contrattazione collettiva dispone diversamente.
Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25158 del 26 novembre 2014 che applica la regola della nozione legale del licenziamento per giusta causa, non legata quindi alle eventuali differenti disposizioni della contrattazione collettiva (la quale non può andare in deroga alle disposizioni di legge) e che un grave comportamento e/o inadempimento da parte del dipendente, non ligio al codice disciplinare, agli obblighi di diligenza, alle norme contrattuali ed al vivere civile, comporta l'applicazione della massima sanzione prevista dalla legge.
L'odierna sentenza riprende la precedente n. 10325 del 13 Maggio 2014.

A titolo di completezza d'informazione si rende noto che è legittimo anche il licenziamento del dipendente che non abbia comunicato tempestivamente all'azienda uno stato di malattia, a meno che questa non presenti uno stato di necessità causato dalle gravi condizioni della patologia (TAR Lazio sentenza n. 9940/11 depositata il 20 dicembre 2011), così come risulta valido il licenziamento per chi, sul posto di lavoro, fa uso di sostanze stupefacenti, anche leggere (Sentenza Corte di Cassazione n. 6498 del 26 aprile 2012).


Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 ottobre - 26 novembre 2014, n. 25158
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Corte d'appello di L'Aquila, W.D.B. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Sixty s.p.a. il 25 luglio 08, per assenza ingiustificata protrattasi per oltre tre giorni. Resisteva la società. La Corte adita, con sentenza depositata il 5 dicembre 2010, rigettava l'appello compensando le spese. Per la cassazione propone ricorso il D.B., affidato a due motivi. Resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.7 L.n. 300\70; degli artt. 2104-2106, nonché 2697 c.c.; degli artt. 74-76 del c.c.n.l. industria tessile ed abbigliamento (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Lamenta il lavoratore che la sentenza impugnata, pur dando atto che al momento del licenziamento "non si era verificata la fattispecie indicata nella lettera di addebito" (pag. 12 ricorso), e cioè un'assenza ingiustificata superiore a tre giorni (al momento della contestazione del 14 luglio 08, la sua assenza, poi effettivamente protrattasi per oltre tre giorni, durava solo da tre giorni), la Corte di merito ritenne erroneamente legittimo il recesso.

Il motivo è sostanzialmente inammissibile, per non avere il ricorrente prodotto né la lettera di contestazione, né quella di licenziamento, ove in tesi risultano richiamati gli artt. da 74 a 76 del c.c.n.l., né il c.c.n.l. stesso, in contrasto col principio di autosufficienza e dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. D'altro canto, essendo pacifico (cfr. Cass. n. 16190 del 2002, n. 10761 del 1997) che la contestazione dell'addebito, nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, deve avere ad oggetto i fatti ascritti al lavoratore, cioè i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del provvedimento sanzionatorio, così da consentire un'adeguata difesa dell'incolpato, la Corte di merito ha ritenuto che la clausola contrattuale collettiva avesse carattere esemplificativo e non tassativo, valutazione rimasta priva di adeguata censura ad opera del ricorrente, ...') che il lavoratore non solo rimase assente per tre giorni senza avvertire l'azienda, ma protrasse tale assenza ulteriormente senza fornire alcuna giustificazione, concretando così una grave violazione degli obblighi di diligenza su di lui gravanti. Deve al riguardo rimarcarsi che la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo (nella specie non prodotto); ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra le parti; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (Cass. 18 febbraio 2011 n. 4060). 2.- Con il secondo motivo si denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), con riferimento all'asserita gravità dei comportamenti addebitategli, ed in particolare se le pacifiche assenze fossero effettivamente ingiustificate, come invece escluso dalle testimonianze raccolte, di cui sono riportati in ricorso alcuni stralci.

Il motivo è inammissibile richiedendo a questa Corte di legittimità un riesame delle circostanze di fatto, congruamente esaminate dal giudice di merito (ex plurimis e da ultimo, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833, Cass. n. 15205\14). Ne discende che le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr. ex plurimis, Cass. nn.10833\10; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

Deve poi evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di cui all'art.369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza dei ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569). Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Articolo del:


di C.d.L. Marco Angelo Zimmile

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