Leveraged buy out
Il leveraged buy-out è una forma di acquisizione societaria sviluppatasi negli Stati Uniti e diffusasi successivamente.
La tecnica consente l'acquisto della partecipazione totalitaria o di controllo di una società di capitali mediante il ricorso a capitale di prestito fornito da istituti di credito e/o da società finanziarie specializzate, che viene ripagato con il cash flow della società acquisita e/o con la vendita di cespiti aziendali della società bersaglio. Si tratta di un fenomeno negoziale atipico che non sembra descrivibile se non in termini di una "logica" o di una "filosofia" finanziaria applicabile alla dinamica di crescita dell'impresa. Dal punto di vista lessicale L.B.O. (leveraged buy-out) sta a significare acquisizione attraverso il debito. Gli aziendalisti definiscono il L.B.O. come "l'acquisto di una impresa da parte di un gruppo di investitori privati" (merchat banks, società di venture capital, investitori istituzionali), effettuato solitamente attraverso una società di nuova costituzione da essi partecipata, finanziato in parte con capitale di rischio ed in parte ricorrendo a prestiti erogati da un pool di banche esterne. Le operazioni di leveraged buy out sono una pluralità di pratiche economiche che, nella loro diversità di realizzazione, trovano come elemento comune lo sfruttamento dell'effetto definito di "leva finanziaria". Per leva finanziaria, secondo gli economisti, s' intende il rapporto tra l'indebitamento totale e le attività totali di una società: la sua funzione consiste, per tanto, nell'indicare in che misura l'indebitamento di un'impresa possa influire sulla redditività della stessa. Per M.B.O. (manangement buy out) si intende quella forma di L.B.O. realizzata ai managers attraverso la costituzione di una new company eventualmente anche con la partecipazione di enti finanziatori specializzati. I soggetti partecipanti e le caratteristiche sono:
a) Grossi gruppi industriali
b) Imprenditori privati
c) Società di venture capital
d) Managers interni o esterni alla società oggetto dell'acquisizione
e) Investement bank e società finanziarie
f) Banche commerciali
L'attività ideale oggetto di una possibile acquisizione deve possedere le seguenti caratteristiche:
- Stabili flussi di cassa nelle gestioni passate e prospettive di crescita costante degli utili per gli esercizi futuri;
- Basso livello di indebitamento;
Il leveraged buy-out, permette di perfezionare gli acquisti non solo in mancanza del possesso in capo ai compratori del capitale necessario ma, soprattutto, di ottenere interessanti vantaggi fiscali.
Analizzando la forma realizzata attraverso l'acquisto delle azioni della società bersaglio, si deve sottolineare come la fusione generi una cosiddetta "differenza di fusione": si fa riferimento, con tale definizione, alla posta contabile iscritta nell'attivo, nei casi di disavanzo, o al passivo, in presenza di un avanzato, dello stato patrimoniale della società che risulta dalla fusione al fine di pareggiare contabilmente l'iscrizione, nel proprio bilancio, delle attività e delle passività della società incorporata.
All'atto della fusione le azioni o quote dell'incorporata possedute dalle società incorporate, devono essere annullate per non concretare un annacquamento del capitale della società supersiste. L'art. 123 del T.U.I.R., nella formazione del D.P.R. 917/86, consentiva di allocare la perdita di fusione ad incremento del valore di bilancio dei cespiti materiali ed immateriali ammortizzabili, sino ad un importo pari ad un valore di mercato degli stessi beni, con il vantaggio, dunque, di poter dar vita a maggiori ammortamenti a seguito della rivalutazione effettuata e di ridurre il reddito imponibile, accrescendo il flusso cassa.
La fusione viene considerata come un'operazione la cui attuazione non produce componenti positivi o negativi di reddito, non comportando alcuna variazione dei valori fiscalmente riconosciuti e determinando l'irrilevanza ai fini reddituali delle plusvalenze relative ai beni della società incorporata iscritte nel bilancio dell'incorporante in luogo del disavanzo di fusione. La rivalutazione dei beni dell'incorporata, compresi i beni merci, potrà essere rappresentata quale "costo dell'avviamento corrisposto per l'acquisto della società incorporata, per il quale, una volta iscritto, va riconosciuta la deducibilità fiscale delle relative quote d'ammortamento". L'art. 2426, n. 6 c.c. consente l'iscrizione dell'avviamento solo se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. La società è impossibilitata a far comparire nei documenti il proprio avviamento senza che per questo sia stato pagato alcun prezzo: questo valore, però, può essere ricondotto, legittimamente, al disavanzo derivato dalla fusione. Hanno evidenziato la possibilità di riconoscere come illecite le operazioni di leveraged buy-out realizzate ai fini di risparmio di imposta poiché ricadenti sotto il dispositivo delle norme antielusive dettate dal legislatore con la legge n. 408/90. In particolare, l'art. 10 della legge 408/90 consente all'Amministrazione Finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari, ottenuti in operazione di fusione, realizzate al solo scopo di conseguire un risparmio di imposta. In realtà la normativa, come da altra dottrina contestato, deve essere interpretata ed applicata, per non comportare restrizioni ingiustificate. Il "vantaggio tributario"indicato all'art. 10 non può possedere generiche caratteristiche, bensì accompagnarsi ad un uso discorsivo delle lacune esistenti nel sistema normativo tributario. Seguendo tale approccio, l'utilizzo del disavanzo di fusione ai fini rivalutativi dei cespiti dell'incorporata tramite l'iscrizione di una voce di avviamento, non risulta integrare la fattispecie elusiva dettata dal legislatore, e si evita, inoltre, la necessità di ricorrere ad ulteriori indagini in relazione all'esistenza di "valide ragioni economiche" per il compimento dell'operazione,indicate come unica ipotesi esente da sanzione, in presenza di un vantaggio tributario ottenuto sfruttando differenti regimi di imposizione fiscale.
Utilizzando la tecnica del merger-leveraged buy-out un ulteriore risparmio fiscale è rappresentato dalla possibilità di dedurre gli interessi passivi, pagati sui finanziamenti contratti per l'acquisizione, dal reddito lordo generato dall'attività aziendale della società obbiettivo, ottenendo un abbattimento degli utili imponibili.
a) Grossi gruppi industriali
b) Imprenditori privati
c) Società di venture capital
d) Managers interni o esterni alla società oggetto dell'acquisizione
e) Investement bank e società finanziarie
f) Banche commerciali
L'attività ideale oggetto di una possibile acquisizione deve possedere le seguenti caratteristiche:
- Stabili flussi di cassa nelle gestioni passate e prospettive di crescita costante degli utili per gli esercizi futuri;
- Basso livello di indebitamento;
Il leveraged buy-out, permette di perfezionare gli acquisti non solo in mancanza del possesso in capo ai compratori del capitale necessario ma, soprattutto, di ottenere interessanti vantaggi fiscali.
Analizzando la forma realizzata attraverso l'acquisto delle azioni della società bersaglio, si deve sottolineare come la fusione generi una cosiddetta "differenza di fusione": si fa riferimento, con tale definizione, alla posta contabile iscritta nell'attivo, nei casi di disavanzo, o al passivo, in presenza di un avanzato, dello stato patrimoniale della società che risulta dalla fusione al fine di pareggiare contabilmente l'iscrizione, nel proprio bilancio, delle attività e delle passività della società incorporata.
All'atto della fusione le azioni o quote dell'incorporata possedute dalle società incorporate, devono essere annullate per non concretare un annacquamento del capitale della società supersiste. L'art. 123 del T.U.I.R., nella formazione del D.P.R. 917/86, consentiva di allocare la perdita di fusione ad incremento del valore di bilancio dei cespiti materiali ed immateriali ammortizzabili, sino ad un importo pari ad un valore di mercato degli stessi beni, con il vantaggio, dunque, di poter dar vita a maggiori ammortamenti a seguito della rivalutazione effettuata e di ridurre il reddito imponibile, accrescendo il flusso cassa.
La fusione viene considerata come un'operazione la cui attuazione non produce componenti positivi o negativi di reddito, non comportando alcuna variazione dei valori fiscalmente riconosciuti e determinando l'irrilevanza ai fini reddituali delle plusvalenze relative ai beni della società incorporata iscritte nel bilancio dell'incorporante in luogo del disavanzo di fusione. La rivalutazione dei beni dell'incorporata, compresi i beni merci, potrà essere rappresentata quale "costo dell'avviamento corrisposto per l'acquisto della società incorporata, per il quale, una volta iscritto, va riconosciuta la deducibilità fiscale delle relative quote d'ammortamento". L'art. 2426, n. 6 c.c. consente l'iscrizione dell'avviamento solo se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. La società è impossibilitata a far comparire nei documenti il proprio avviamento senza che per questo sia stato pagato alcun prezzo: questo valore, però, può essere ricondotto, legittimamente, al disavanzo derivato dalla fusione. Hanno evidenziato la possibilità di riconoscere come illecite le operazioni di leveraged buy-out realizzate ai fini di risparmio di imposta poiché ricadenti sotto il dispositivo delle norme antielusive dettate dal legislatore con la legge n. 408/90. In particolare, l'art. 10 della legge 408/90 consente all'Amministrazione Finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari, ottenuti in operazione di fusione, realizzate al solo scopo di conseguire un risparmio di imposta. In realtà la normativa, come da altra dottrina contestato, deve essere interpretata ed applicata, per non comportare restrizioni ingiustificate. Il "vantaggio tributario"indicato all'art. 10 non può possedere generiche caratteristiche, bensì accompagnarsi ad un uso discorsivo delle lacune esistenti nel sistema normativo tributario. Seguendo tale approccio, l'utilizzo del disavanzo di fusione ai fini rivalutativi dei cespiti dell'incorporata tramite l'iscrizione di una voce di avviamento, non risulta integrare la fattispecie elusiva dettata dal legislatore, e si evita, inoltre, la necessità di ricorrere ad ulteriori indagini in relazione all'esistenza di "valide ragioni economiche" per il compimento dell'operazione,indicate come unica ipotesi esente da sanzione, in presenza di un vantaggio tributario ottenuto sfruttando differenti regimi di imposizione fiscale.
Utilizzando la tecnica del merger-leveraged buy-out un ulteriore risparmio fiscale è rappresentato dalla possibilità di dedurre gli interessi passivi, pagati sui finanziamenti contratti per l'acquisizione, dal reddito lordo generato dall'attività aziendale della società obbiettivo, ottenendo un abbattimento degli utili imponibili.
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