lI computo del periodo di comporto


Periodo di comporto - Termine a mesi - Licenziamento
lI computo del periodo di comporto
Il periodo di comporto, come noto, è il tempo durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Detto periodo è determinato dai Contratti Collettivi di Lavoro di ciascuna categoria a seguito di contrattazione tra le parti sociali interessate.
Il periodo di comporto può essere indicato in giorni (ad esempio 270 giorni dall'inizio della malattia) o in periodi diversi (ad esempio 9 mesi), sia per quanto riguarda il comporto c.d. secco, ossia continuativo e senza soluzione di continuità, sia che, invece, si tratti di comporto per sommatoria, ossia quando possono venire ricongiunti separati periodi di malattia.

Quando il termine è fissato a mesi, il calcolo deve essere effettuato usando il criterio ordinario desumibile dagli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., e dunque computato secondo il calendario comune e tenendo conto che il termine di scadenza a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale (Cass. Civ. - Sez. Lavoro, sentenze nn. 7950 del 7.04.2011 e 6554 del 2.04.2004, tra le altre). In sostanza nel conteggio del periodo non sarà rilevante lo specifico numero di giorni di ciascun mese, ma soltanto il conto dei singoli mesi, eseguito passando dal giorno di inizio della malattia allo stesso giorno del mese seguente. Se, ad esempio, il periodo di comporto di 9 mesi inzia il 26 gennaio finirà il 26 ottobre successivo, mentre se si considerassero i 270 giorni, ossia la durata convenzionale fissa costituita da un trenta giorni per mese, astrattamente basata sulla durata media dei mesi, il termine risulterebbe finire il 23 ottobre.

Ciò è assai rilevante in caso di licenziamento per fine del periodo di comporto, che, utilizzando il secondo sistema come in effetti è capitato, potrebbe essere intimato prima dell'effettiva fine del periodo stabilito, con conseguente impugnativa e dichiarazione di illegittimità del licenziamento e correlata condanna a reintegrazione nel posto di lavoro e/o pagamento di indennità, a seconda dei casi.

Il criterio del calendario comune, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, non è inderogabile, nel senso che è possibile ricostruire una diversa volontà delle parti anche in assenza di clausole contrattuali che assumano la durata convenzionale di trenta giorni, mediante l'interpretazione complessiva delle clausole che siano, anche indirettamente, riferibili alla determinazione del periodo utile ai fini del comporto. Interpretazione che sarà comunque assai rigorosa, anche tenuto conto del fatto che il computo con la durata convenzionale fissa dei mesi risulta essere meno favorevole per il lavoratore.

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di Avv. Corrado Palici di Suni

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