Licenziamento del lavoratore disabile, quali obblighi per il datore di lavoro?


Il lavoratore disabile, divenuto inidoneo alla mansione, non può essere licenziato dal datore di lavoro in assenza di "ragionevoli accomodamenti"
Licenziamento del lavoratore disabile, quali obblighi per il datore di lavoro?

Licenziamento di lavoratore disabile, quali obblighi fanno carico al datore di lavoro con riferimento a tale categoria di soggetti?

Nel caso di lavoratore disabile, il datore di lavoro non può intimarne il licenziamento in ragione della sopravvenuta inidoneità alla mansione di assegnazione, ma deve adempiere ad una serie di obblighi specifici:

- individuare soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa;

- utilizzare temporaneamente il lavoratore in una figura professionale di livello inferiore, per la quale sia idoneo;

- utilizzare il lavoratore in altra figura professionale di appartenenza o di livello inferiore;

- consentire al lavoratore di acquisire le abilitazioni e le conoscenze tecniche per la sua proficua utilizzazione.


Riferimenti normativi

Nell’ordinamento nazionale, in materia di sopravvenuta inidoneità alla mansione, l’art. 42 D.lgs 81/2008 rubricato “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”, prevede che: “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

In materia di disabilità, l’art. 3, comma 3 bis., D.lgs 216/2003, come modificato dal DL 76/13, prevede che: “al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.


                                                                                                                     
La vicenda giudiziale, decisa con sentenza n. 2843/2019 del Tribunale di Milano, sez. lav.

Il Tribunale di Milano, sez. lav., decidendo sul caso di un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana Spa, affetto da disabilità, dichiarato inidoneo alla mansione specifica nel corso del rapporto di lavoro e di seguito licenziato, ha accertato la illegittimità del licenziamento irrogato ed ha ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che la società datrice di lavoro non aveva un semplice obbligo di repechage, bensì una serie di stringenti obblighi – individuare situazioni di impiego conformi alla ridotta capacità lavorativa, utilizzare temporaneamente il lavoratore in mansioni inferiori, utilizzare il lavoratore in altra figura professionale di pari livello o di livello inferiore, fare acquisire specifica formazione.

Nel caso in esame tali adempimenti obbligatori, non erano stati posti in essere dalla società, la quale non aveva dato prova di avere adottato “ragionevoli accomodamenti” al fine di consentire al lavoratore il mantenimento del posto di lavoro. Di qui, la declaratoria di illegittimità del licenziamento e l’obbligo di reintegrazione.

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di Avv. Emanuela Manini

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