Licenziamento disciplinare e riprese audiovisive


Le telecamere di sorveglianza possono essere utilizzate per provare gli illeciti disciplinari, se non usate per controllare l'operato dei dipendenti
Licenziamento disciplinare e riprese audiovisive
Con la sentenza n. 22662 dell'8.11.2016 la Corte di Cassazione si è occupata di un licenziamento disciplinare irrogato ad una lavoratrice colta a rubare del denaro dalla cassaforte aziendale.
La lavoratrice, in particolare, era stata ritratta nell'atto del furto da una delle telecamere aziendali e lamentava l'illegittimità del licenziamento poiché tale impianto audiovisivo non era stato installato previo accordo con le rappresentanze sindacali o, quantomeno, autorizzato dall'Ispettorato del lavoro.
La disciplina esaminata dalla Corte è l'art. 4 della L. n. 300/1970, il cui testo così recita: "È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.".
Secondo la giurisprudenza della Corte il divieto riguarda il controllo dell'attività dei lavoratori, di per sé lesivo della loro libertà e dignità, rimanendo invece consentito il c.d. "controllo difensivo", consistente nell'utilizzo degli impianti audiovisivi non al fine di controllare se e come i dipendenti svolgono le loro mansioni, bensì a sorvegliare i beni aziendali ed impedire che si verifichino illeciti, garantendo così anche la sicurezza dei lavoratori.
Nel caso in esame la Corte di appello aveva disposto la reintegrazione della lavoratrice licenziata ritenendo non provate le ragioni disciplinari addotte dal datore di lavoro, poiché le immagini dell'impianto audiovisivo, pur lecitamente installato, non avrebbero potuto essere utilizzate, essendo detto impianto idoneo a controllare a distanza l'operato dei dipendenti.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto erronea tale valutazione perché il controllo esercitato dal datore di lavoro rientrerebbe nei casi di controllo c.d. "preterintenzionale", in cui il sistema di controllo non è finalizzato a sorvegliare da remoto le modalità di svolgimento delle mansioni della lavoratrice, ma per sorvegliare, anche un bene aziendale che costituisce obiettivo "sensibile" tipico (la cassaforte) e perché il comportamento della dipendente non differiva in alcun modo da quello dell'estraneo che avesse tentato di commettere il medesimo illecito.
Per tale ragione il Collegio ha cassato la sentenza di reintegrazione della lavoratrice, rinviando la causa alla Corte di appello, affinché decida tenendo conto della registrazione precedentemente ignorata.

Articolo del:


di Avv. Gabriele Orlando

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse