Licenziamento disciplinare, non vale se contrario al Ccnl


Se i fatti contestati non sono previsti dal Ccnl come causa di licenziamento, il lavoratore ha diritto al reintegro e al risarcimento
Licenziamento disciplinare, non vale se contrario al Ccnl

Merita di essere segnalato un importante pronunciamento emesso dal Tribunale di Trapani, sezione Lavoro (ordinanza n. 172/2019), ottenuto a seguito delle brillanti e fondate difese da me esplicate.

In particolare, il lavoratore da me assistito, a seguito di contestazione disciplinare, veniva licenziato dalla società per la quale lavorava per giusta causa.

La società datrice d lavoro ritenne arbitrariamente che la condotta posta in essere dal lavoratore – sintetizzabile nell’omessa rilevazione e segnalazione delle incongruenze rilevate fra la comunicazione di fine lavori dell’impresa appaltatrice e la reale situazione di fatto – fosse sussumibile sotto la fattispecie di cui all’art. 25, co. 1 let. G) del CCNL elettrici comportante, dunque, licenziamento senza preavviso.

Ebbene, il sottoscritto è riuscito a svolgere una brillante difesa basata sulla totale assenza di giusta causa del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, sulla violazione del principio di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione disciplinare inflitta e sulla tardività della contestazione e sanzione disciplinare. In particolare, durante il giudizio si è riusciti a dimostrare che il ricorrente non poteva ritenersi autore di fatti talmente gravi da comportare il licenziamento dello stesso, stante che quest’ultimo aveva svolto le attività domandategli secondo la diligenza e la professionalità richiesta.

La difesa svolta e le circostanze fattuali caratterizzanti il licenziamento impugnato hanno portato al giudice ad affermare che al fine di rispettare il principio di graduazione delle sanzioni disciplinari, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970,  non sussiste una giusta causa di licenziamento tutte le volte in cui il fatto contestato al lavoratore rientri nelle condotte punibili con una sanzione disciplinare conservativa, sulla base delle disposizioni del contratto collettivo ovvero dei codici disciplinari applicabili alla fattispecie in concreto. 

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la condotta contestata al ricorrente sia giustamente sussumibile fra i comportamenti punibili con una sanzione conservativa ex art. 25 CCNL settori elettrici, motivo per cui il licenziamento irrogato è stato annullato.

Avv.to Vincenzo De Mela

 

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di Avv. Vincenzo De Mela

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