Licenziamento e dimissioni


Primi passi nel diritto del lavoro
Licenziamento e dimissioni
Il licenziamento e le dimissioni:
Il licenziamento è la volontà datoriale di porre fine ad un rapporto di lavoro. Il datore di lavoro potrà irrogare il licenziamento in presenza di legittime motivazioni previste dal legislatore.
Il licenziamento potrà essere:
- per giusta causa quando il lavoratore a seguito di un procedimento disciplinare venga ritenuto colpevole di un comportamento grave tanto da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, il licenziamento avverrà in tronco senza un termine di preavviso.
- per giustificato motivo soggettivo quando i comportamenti del lavoratore sono gravi, ma non da porre in atto un licenziamento per giusta causa. In questo caso il rapporto di lavoro cesserà nel rispetto dei termini di preavviso.
- per giustificato motivo oggettivo quando le motivazioni adducono ad una crisi aziendale e il lavoratore non possa essere collocato in altra posizione. E’ previsto il termine di preavviso.
Le dimissioni sono la rappresentazione della volontà del lavoratore di concludere il rapporto di lavoro. Il prestatore dovrà comunicare le dimissioni al datore di lavoro mediante la procedura telematica prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 e dovrà proseguire il rapporto di lavoro sino al termine di preavviso previsto dal contratto nazionale. Non è prevista l’indennità di disoccupazione, attualmente denominata NASPI.
Le dimissioni sono per giusta causa quando il lavoratore a causa di inadempimenti datoriali è costretto a porre fine al rapporto di lavoro. Le dimissioni per giusta causa danno diritto al versamento sia dell’indennità di preavviso sia dell’indennità di disoccupazione (Naspi). Il legislatore annovera tra le seguenti motivazioni che legittimano le dimissioni per giusta causa:
· mancato o ritardato pagamento della retribuzione;
· omesso versamento dei contributi (purché non sia stato a lungo tollerato dal lavoratore);
· trasferimento del lavoratore in assenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive;
· atteggiamenti mobbizzanti posti in essere dal datore di lavoro ai danni dal lavoratore;
· modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;


Articolo del:


di Avv. Paola David

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