Licenziamento: nullità nel periodo di prova.

Nelle ipotesi dei CCNL nazionali in cui i lavoratori e le lavoratrici in periodo di prova hanno diritto alle medesime condizioni di trattamento garantito ai colleghi che hanno già superato la prova, potranno ricorrente per la nullità del licenziamo intimato.
Questo è un principio fondamentale del diritto del lavoro italiano, che prevede che la situazione di un lavoratore in prova non possa essere penalizzata rispetto a quella di un lavoratore a tempo indeterminato.
Alcuni contratti collettivi possono prevedere delle differenze specifiche per i lavoratori in prova, ma queste devono essere giustificate e non possono portare ad un trattamento discriminatorio.
Questo è da intendersi sia in termini economici che normativi. In genere, fa eccezione soltanto il congedo matrimoniale, che può non essere riconosciuto ai dipendenti in prova.
Un lavoratore che si trova nel periodo di prova non può essere licenziato durante la malattia.
Infatti, durante la malattia, i lavoratori hanno diritto a conservare il posto di lavoro (con determinate specifiche temporali definite periodo di comporto): la norma non fa eccezione per chi è stato assunto da poco e si trova ancora nel periodo di prova.
L'indennità di malattia è il trattamento economico riservato al lavoratore con riferimento al periodo in cui è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni per malattia. Per quanto concerne il dipendente in prova, si applicano anche in questo caso le medesime regole vigenti per gli impiegati che hanno superato il periodo.
Nel caso concreto, trattato in studio, il lavoratore ha ricevuto la lettera di licenziamento in data 18.08.2024, proprio durante il periodo di malattia iniziato in data 16.08.2024.
Ne consegue che la comunicazione della datrice di lavoro è illegittima.
In estrema sintesi, se la costituzione in opposizione avanzata dalla Società-datrice di lavoro potrà essere considerata dal Giudice del Lavoro meramente strumentale e priva di fondamento, potrebbe anche essere rigettata con pieno accoglimento della domande del lavoratore.
Nel caso concreto, però il Giudice adito, ha considerato la lettera di licenziamento valida, ma non efficace nel periodo di prova. In concreto, durante la malattia erano sospesi i termini per il licenziamento: la datrice di lavoro ha dovuto risarcire il lavoratore per una somma decisa con equità paragonata ai giorni non lavorati fino alla conclusione del periodo di prova.
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