Licenziamento per assenze discontinue
Licenziabile per giustificato motivo oggettivo il dipendente assente anche discontinuamente
Può accadere che un’azienda, imbattendosi in un dipendente che, a seguito di un apprezzabile numero di assenze discontinue, pregiudichi la propria prestazione lavorativa, decida di procedere al licenziamento disciplinare per scarso rendimento.
Tale configurazione di cessazione unilaterale del rapporto di lavoro, giuridicamente, non si inquadra nel licenziamento disciplinare (giustificato motivo soggettivo) ma ordinario (giustificato motivo oggettivo).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, ha stabilito che: è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da assenze discontinue, ma sistematiche (costantemente, peraltro, seguite a giorni di riposo del lavoratore), le quali rendano la prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro.
Lo stesso principio è stato applicato nella sentenza n. 14310 del 9 luglio 2015 in cui si ribadisce che il giustificato motivo soggettivo si configura quando la negligenza comporta una grave inadempienza protratta nel tempo, mentre nel caso in esame risulta non sufficiente.
Tale contesto non va confuso con il licenziamento in tronco per assenza ingiustificata, argomento trattato al seguente link: http://www.prontoprofessionista.it/articoli/991/legittimo-licenziamento-per-assenza-ingiustificata/
Tale configurazione di cessazione unilaterale del rapporto di lavoro, giuridicamente, non si inquadra nel licenziamento disciplinare (giustificato motivo soggettivo) ma ordinario (giustificato motivo oggettivo).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, ha stabilito che: è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da assenze discontinue, ma sistematiche (costantemente, peraltro, seguite a giorni di riposo del lavoratore), le quali rendano la prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro.
Lo stesso principio è stato applicato nella sentenza n. 14310 del 9 luglio 2015 in cui si ribadisce che il giustificato motivo soggettivo si configura quando la negligenza comporta una grave inadempienza protratta nel tempo, mentre nel caso in esame risulta non sufficiente.
Tale contesto non va confuso con il licenziamento in tronco per assenza ingiustificata, argomento trattato al seguente link: http://www.prontoprofessionista.it/articoli/991/legittimo-licenziamento-per-assenza-ingiustificata/
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