Licenziamento per giusta causa ed onere della prova
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Licenziamento per giusta causa e contestazione di pluralità di addebiti
Qualora il licenziamento sia stato intimato per giusta causa e siano stati contestati al lavoratore diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi, autonomamente considerato, costituisce base idonea per giustificare la sanzione disciplinare.
Spetta pertanto al lavoratore la prova che, solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 113/2020 del 7/1/2020.
Riferimenti normativi
Ai sensi dell’art. 2119 c.c., art. 18 L. 300/1970 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento per giusta causa può essere intimato dal datore di lavoro al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
In caso di controversia giudiziale, spetta al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provare la fondatezza dei motivi posti a base del licenziamento.
L'ordinanza n. 113/2020 del 7/1/2020 della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, pronunciandosi nel caso di un lavoratore licenziato dal datore di lavoro per una pluralità di condotte addebitate, ha sostenuto che spetta al lavoratore che vi ha interesse e non al datore di lavoro provare che i singoli fatti contestati, solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
In assenza di argomentazioni e prove, ciascun episodio, autonomamente considerato, costituisce base idonea per giustificare il licenziamento.
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