La disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo


Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro con più di 15/60 dipendenti deve osservare la procedura prevista dalla legge Fornero
La disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune o più di 60 complessivamente ai tempi della Legge Fornero (L. 92/2012).


Quando può essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo può essere intimato per specifiche esigenze aziendali, che impongono la soppressione del posto di lavoro (cosiddette esigenze obiettive di impresa) oppure per situazioni facenti capo al lavoratore, pure in assenza di colpa (cosiddette circostanze incolpevoli inerenti al lavoratore).

Si pensi, tra le prime casistiche, alla soppressione del posto di lavoro a seguito di innovazioni tecnologiche o di riassetti organizzativi, ovvero alla necessità di contenere i costi aziendali, affidando al altro personale i compiti e le funzioni proprie del lavoratore.

Tra le seconde, vi rientrano le situazioni incolpevoli, che non consentono al lavoratore l’espletamento del proprio lavoro, quali il superamento del periodo di comporto per assenza per malattia, o la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni.


Procedura di irrogazione del licenziamento

In caso di licenziamento individuale da parte del datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di 15/60 lavoratori, vi è l’obbligo di osservare la procedura, di cui all’art. 7 n. 604/1966 (come modificato dalla L. 92/2012), ovvero:

- il datore di lavoro deve inviare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e per conoscenza al lavoratore una comunicazione in forma scritta, contenente la indicazione della intenzione di procedere al licenziamento, gli specifici motivi alla base della risoluzione, le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore;

- entro 7 gg. dalla data di ricezione, l’ITL deve convocare il datore di lavoro ed il lavoratore per un incontro, al fine di tentare la conciliazione;

- l’incontro deve svolgersi e concludersi entro 20 giorni dal momento della convocazione da parte dell’ITL (salvo allungamento dei termini su richiesta delle parti);

- al termine dei 20 giorni (o del più lungo termine concordato), in assenza di accordo, il datore di lavoro potrà comunicare al lavoratore il licenziamento;

- il licenziamento deve essere intimato in forma scritta, deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato e deve rispettare il diritto del lavoratore alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, ovvero alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso.


Impugnazione del licenziamento

Una volta intimato il licenziamento, il lavoratore ha diritto di impugnarlo alle seguenti condizioni:

- invio entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, a pena di decadenza, di lettera di impugnazione;

- successivamente alla impugnazione formale richiesta di tentativo di conciliazione entro 180 giorni dalla impugnazione;

- in caso di mancato accordo o rifiuto del datore di lavoro, impugnazione in via giudiziaria entro 60 gg. dalla data di rifiuto o di mancato accordo;

- alternativamente, ricorso all’autorità giudiziaria entro 180 giorni decorrenti dalla spedizione della lettera di impugnazione.

 

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di Avv. Emanuela Manini

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