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Licenziamento per scarso rendimento


Inadempimento del dipendente: dalla contestazione al licenziamento.
Licenziamento per scarso rendimento

Nella ipotesi di contestazione, da parte della datrice di lavoro di inadempimento e/o grave inadempimento il lavoratore potrà ben opporre le sue giustificazioni nelle ipotesi in cui abbia eseguito la sua attività nel rispetto del contratto e come da istruzioni della datrice di lavoro.

Qualora il lavoratore, autotrasportatore, non possa scaricare la merce per fatto a lui non imputabile, può effettivamente giustificare correttamente il grave inadempimento qualora riceva una lettera di contestazione, o peggio, subisca un licenziamento per giusta causa.

Sul punto preme ricordare che con l’ordinanza n. 10640 del 19 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha specificato gli elementi che devono sussistere per il cd. licenziamento per scarso rendimento, ovvero quello determinato da un grave inadempimento del lavoratore nell’esecuzione della prestazione lavorativa, oggetto di numerosi contenziosi giudiziari.

Istituto di matrice giurisprudenziale, il licenziamento per scarso rendimento viene considerato quale una fattispecie di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. e s.s. e, quindi, pienamente lecita in presenza di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ascrivibile al lavoratore.

La Corte specifica che l’inadempimento del dipendente necessita di essere inquadrato alla luce del fatto che il lavoratore subordinato, in forza del contratto di lavoro, si obbliga solamente alla messa a disposizione delle proprie energie nei confronti del datore di lavoro.

Ne discende, quindi, che il mancato raggiungimento del risultato prefissato dal datore di lavoro non può costituire, di per sé, un presupposto sufficiente ad intimare il licenziamento per scarso rendimento.

Come rimarcato nel provvedimento, la fattispecie in esame richiede, oltre all’elemento oggettivo, anche il configurarsi di un elemento soggettivo, ovvero la colpa del lavoratore.Tale ultimo elemento in particolare, secondo la Cassazione, contraddistingue il licenziamento per scarso rendimento da tutte le altre tipologie di licenziamento fondate sì su circostanze inerenti alla persona del lavoratore, ma non qualificabili propriamente come inadempimenti contrattuali in quanto situazioni che si verificano sul piano oggettivo e che determinano una mera perdita di interesse alla prestazione lavorativa (quali la sopravvenuta inidoneità del lavoratore, la carcerazione, assenza di titolo professionale abilitante etc.).

Secondo i giudici di legittimità, quindi, i fattori distintivi del licenziamento per scarso rendimento sono l’espressione di un giudizio negativo nei confronti del lavoratore e la sussistenza di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del dipendente.

Nel caso di contestata illegittimità della condotta del dipendente, come la mancata consegna della merce da parte di un vettore senza colpa e per fatto a lui non imputabile non potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.

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