Licenziamento per superamento del periodo di comporto


Superato il periodo di comporto diviene legittimo il licenziamento
Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto

A garantire al lavoratore che non può recarsi a lavoro in quanto malato o infortunato il mantenimento dell’occupazione per un determinato arco temporale è il codice civile. L’articolo 2110, infatti, al comma 2 stabilisce che in caso di infortunio o di malattia (così come in caso di gravidanza o di puerperio) l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Tale previsione pone, quindi, i casi di assenza per malattia e infortunio in una posizione speciale e li sottopone a una disciplina che prevale su quella generale dei licenziamenti (oltre che su quella dettata dal codice civile per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione). Una volta che il periodo di comporto sia trascorso, peraltro, tale circostanza diviene già di per sé sufficiente a legittimare il licenziamento: come chiarito anche dalla Corte di cassazione (cfr., ad esempio, Cass. n. 1404/2012) in un simile caso non è, infatti, necessario fornire la prova né del giustificato motivo oggettivo né dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa né dell’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. Licenziamento intimato in pendenza di comporto Il lavoratore infortunato o in malattia, infatti, in alcuni casi può essere licenziato anche prima che il termine del comporto sia spirato. Ci si riferisce, innanzitutto, al caso in cui si accerti che il lavoratore, a seguito dell’evoluzione della sua affezione morbosa, non sarà più in grado di riprendere la sua normale attività lavorativa o al caso in cui le particolari modalità di svolgimento di questa lo espongano a un’inevitabile ricaduta.

 

Comporto secco o per sommatoria

Resta da precisare che il periodo di comporto, durante il quale il lavoratore in malattia conserva il diritto al posto di lavoro, può essere secco o per sommatoria. Il comporto secco è quello riferito ad un unico evento morboso, protrattosi senza interruzioni. Ad esso si affianca il comporto per sommatoria, ovverosia quello che prende in considerazione tutte le assenze (anche frazionate) verificatesi per malattia in un determinato arco temporale (ad esempio 180 giorni nell’arco di dodici mesi).

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di Ivan Bevilacqua

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