Licenziato il dipendente assente per malattia


Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge altra attività durante l’assenza per infortunio o malattia.
Licenziato il dipendente assente per malattia
La Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, con sentenza del 1° agosto 2017, n. 19089, conferma il principio per cui è punibile con il licenziamento il lavoratore che svolge una attività extralavorativa durante il periodo di malattia, avvalorando la possibilità, per il datore di lavoro, di eseguire in proprio accertamenti di circostanze di fatto, idonee a dimostrare l'insussistenza della malattia o e, in particolare, ad accertamenti a provare lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa.

Ed infatti, secondo la recente pronuncia della Cassazione, non è precluso al datore di lavoro di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario sempre di competenza degli appositi organismi, ad accertamenti di circostanze di fatto, atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa.

Se l’indagine da parte del datore di lavoro ha esito positivo, il lavoratore può essere soggetto a sanzioni disciplinari non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente, in quanto rappresenta la violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività.
Nel caso di specie, il lavoratore infortunato svolgeva attività presso la farmacia della moglie. La Suprema Corte ha ritenuto che pur non rientrando tra le cd attività usuranti, il dipendente era impegnato per circa 6 ore al giorno, e quindi per un lasso di tempo tale, che non poteva non stancarlo e, quindi, ragionevolmente pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
Il comportamento in questione, pertanto costituisce illecito di pericolo e non di danno e sussisterebbe non soltanto se quell'attività abbia effettivamente provocato un'impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente (così si era già espressa in precedenza Cass. Lav. del 5/8/2015 n. 16465).
Tale comportamento rappresenterebbe una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, minando il vincolo fiduciario e ponendo in dubbio la futura correttezza nell’adempimento della prestazione lavorativa (così anche Cass. n. 21253 del 29/11/2012).

Per la Suprema Corte, pertanto, nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa è da riternersi del tutto legittimo.

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di Avv. Cecilia Nevi

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