Limitazioni da Covid-19, consumatore e canone di noleggio auto


Viste le restrizioni imposte dal Covid-19, il consumatore deve ugualmente continuare a pagare il canone di cui al contratto di noleggio? La risposta è affermativa
Limitazioni da Covid-19, consumatore e canone di noleggio auto

Il consumatore deve pagare il canone di noleggio dell'auto viste le limitazioni imposte per il Coronavirus?

In questo periodo, viste le restrizioni imposte dal Covid-19, ci si chiede se il consumatore debba ugualmente continuare a pagare il canone di cui al contratto di noleggio dell'auto.

Sappiamo che il noleggio dell'auto è un contratto non tipizzato e, pertanto, per la sua disciplina dobbiamo richiamare le norme generali sulla locazione di cui agli artt. 1571 e segg. del codice civile.

A mente dell'art 1571 "La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo". Ecco che, pertanto, tra gli obblighi imposti al Locatore vi è quello di consegnare al consumatore il bene (nel caso di specie l'auto in noleggio), mantenere il bene in buono stato e ciò a fronte del pagamento, da parte del Noleggiante, del canone pattuito ex art 1587 c.c.

Nonostante le disposizioni che hanno disposto le restrizioni alla libertà di circolazione e movimento, si ritiene il Locatore non sia venuto meno agli obblighi di cui al contratto e, pertanto, il Consumatore, che ha la disponibilità del bene noleggiato, non può ritenersi legittimato a sospendere il pagamento del canone, viepiù alla luce del fatto che, solitamente, il canone di noleggio dell'auto viene determinato, tra i vari parametri, anche in base alla percorrenza chilometrica prescelta, di talché, sovente, le società di noleggio di auto prevedono l'aggiornamento del pacchetto chilometrico con il relativo conguaglio (in più o in meno).

Ricordiamo, in ogni caso, che l’art. 91 del Decreto Legge n. 18/2020, dispone che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti…” così che, nell'ipotesi di contezioso stante il mancato pagamento del canone di noleggio, che in una situazione di normalità costituirebbe un inadempimento contrattuale, il consumatore potrebbe invocare tale disposizione che verrà considerata dal Giudice con ogni conseguente effetto.

Detto ciò, si consiglia al consumatore di non sospendere il pagamento del canone né di procedere ad una sua autoriduzione, fatto salvo, in ogni caso, il tentativo, che tale resta, di raggiungere un accordo bonario con il noleggiante, di riduzione del canone per il periodo di vigenza delle restrizioni

 

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di Alfredo Bonanni

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