Limiti di pignorabilità della pensione


Pensione: pignorabile solo 1/5 dell’importo eccedente il limite del c.d. minimo vitale, ossia di € 672,78
Limiti di pignorabilità della pensione
L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83 ha introdotto importanti novità nel codice di procedura civile in merito al pignoramento della pensione, andando a individuare il "quinto" pignorabile. È stato statuito che «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Ne deriva che vi sarà una parte assolutamente impignorabile della pensione e cioè quella pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.
L'importo della pensione detratto l'assegno sociale aumentato della metà sarà poi pignorabile nel limite del quinto.

Con riferimento al pignoramento del conto corrente, invece, la nuova norma prevede che «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Quanto alle conseguenze, il legislatore ha previsto che il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace e l'inefficacia (parziale) è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

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di Avv. Sara LAURINO

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