Linee Vita: quando sono obbligatorie??


DAL 149/2014: Anticipazioni sulle modifiche al testo di prima stesura
Linee Vita: quando sono obbligatorie??
Come noto, la Regione Emilia Romagna, con DAL n. 149 (pubblicata sul BURERT n.13 del 15.01.2014), ha approvato l’atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto che "introduce l’obbligo d’installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici". L’effettiva entrata in vigore di tale deliberazione, da più parti criticata, è poi stata posticipata al 31 gennaio 2015.

Il testo è stato rivisto e modificato dalla Regione ER con la partecipazione degli Ordini professionali e di alcuni associazioni di Categoria, tra cui Asso Ingegneri&Architetti Liberi Professionisti Emilia Romagna, che ha presentato diverse osservazioni. Il decreto infatti pareva molto penalizzante nei confronti dei proprietari dell'edificio che decidessero di fare piccoli interventi esterni e per questo obbligati a fornire di Linea vita tutto l'edificio, non ben chiaro a spese se del solo proprietario o del condominio.
Il nuovo testo presenta già molti miglioramenti rispetto alla prima stesura:
1. L'obbligo di posizionamento dei dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto è limitato ai casi di intervento sul coperto o sull'INTERO involucro edilizio esterno. Nello specifico nel caso di interventi su edifici in assenza di FVMC (facciate vetrate continue che richiedano manutenzione costante) si obbliga al posizionamento dei dispositivi permanenti alla sola copertura.
2. Per interventi su edifici in presenza di FVMC il posizionamento è obbligatorio sulla copertura e solo sulle facciate interessate dall'intervento. È stato eliminato l'obbligo di posizionamento negli interventi di sanatoria.
3. Sono escluse tutte le superficie vetrate <= 120 mq
4. L'elaborato tecnico riportante le posizioni dei dispositivi permanenti non è più un impegno ostativo al rilascio dell'atto autorizzativo, ma deve essere conservato presso la proprietà in caso di interventi di edilizia libera, allegato al progetto definitivo in caso di opere pubbliche e allegato alla fine lavori o alla richiesta di agibilità nel caso di CIL.
5. I dispositivi già esistenti dovranno essere collaudati (sono state descritte dettagliatamente le procedure)
6. La norma NON è retroattiva, e non si applica ai titoli edilizi validi al 31/1/15 e alle successive varianti.

In qualità di Associazione di categoria abbiamo presentato ancora qualche osservazione che non sappiamo se verrà valutata dalla Regione finchè non vedremo il testo definitivo in uscita il 01/01/2015:
1. In molti casi per installare correttamente un "dispositivo permanente di protezione contro le cadute dall’alto" si rende necessario intervenire, in maniera anche notevolmente impattante, all'interno delle proprietà private (mansarde abitate), con evidenti problemi di competenza e legittimità.
2. A prescindere dal testo che sarà emanato, in considerazione dell'aggravio economico che sicuramente si verrà a determinare in carico ai cittadini, si propone che venga introdotta la possibilità di ottenere contributi e/o incentivi economici, anche eventualmente di carattere fiscale (comunale/regionale).
3. Casi "particolari" ma riscontrabili in moltissime circostanze, soprattutto per gli edifici del centro storico (abbiamo allegato esempi di casi reali e frequenti di interventi in copertura che creano problemi applicativi).
In un prossimo articolo vedremo l'evoluzione della norma.

Articolo del:


di Arch. Gloria Fanti

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