L'interrogatorio formale

È il mezzo di prova che tende a provocare la confessione della parte. Questa è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte e forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili.
La parte che intende esperire questo mezzo di prova deve proporre le domande, deducendo articoli separati e specifici.
Il giudice istruttore accoglierà l'istanza ammettendo con ordinanza l’interrogatorio. Le domande saranno poste sui fatti formulati dai capitoli richiesti, a meno che vi siano delle domande già concordate tra le parti.
La parte deve rispondere di persona e di conseguenza non può delegare altra persona. Se non si presenta a rispondere senza giustificato motivo il giudice potrà ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Mentre, per quanto riguarda l’interrogatorio libero delle parti, il giudice può, in qualunque stato e grado del processo, ordinare la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa.
La legge 353/1990 aveva disposto l'obbligo dell’interrogatorio libero delle parti per l’individuazione dell’oggetto della controversia e per il tentativo di conciliazione. Si rammenta tuttavia che il successivo D.L. 35/2005 non ha più disposto l'obbligatorietà del libero interrogatorio delle parti.
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