Liquidazione del danno in via equitativa: ammissibilità


Il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) può essere liquidato in via equitativa solo se ne è provata l'esistenza
Liquidazione del danno in via equitativa: ammissibilità
Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n.21365/2015-Sez. IX) ha confermato il principio recentemente enunciato dalla Cassazione sui limiti della liquidazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in via equitativa.

Infatti l'art. 1226 c.c. consente la valutazione equitativa "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare.....". Il Tribunale ha interpretato tale dizione distinguendo l'esistenza del danno dalla sua determinazione, nel senso che la valutazione equitativa può essere fatta solo se, provata l'esistenza del danno non possa essere provato il suo preciso ammontare.

La fattispecie in esame riguarda il danno lamentato dal cliente di una banca che era stato illegittimamente segnalato alla "Centrale Rischi" e che, da tale segnalazione, avrebbe riportato danni patrimoniali oltre a quelli all'immagine, all'accesso al sistema creditizio e al pregiudizio nei rapporti commerciali.

Il Tribunale, pur riconoscendo l'illegittimità del comportamento della banca ha respinto la domanda dii risarcimento in quanto (come risultato anche dalla CTU) l'attore non ha fornito la prova dell'esistenza del danno. Precisando che altresì deve ritenersi superata anche la concezione del "danno in ipsa" nel senso che l'esistenza del danno non può mai essere presunta ma deve essere sempre provata.
Potendosi procedere alla valutazione in via equitativa solo per la determinazione dell'effettivo ammontare.

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di Avv. Publio Fiori

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