ll PIANO CASA in Veneto


Applicazione del Piano Casa in Veneto: ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
ll PIANO CASA in Veneto
In Veneto la Legge Regionale n.14 dell’8 luglio 2009, "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 56 del 10 luglio 2009, a carattere straordinario.
Il termine per la presentazione delle istanze (D.I.A. o Permesso di Costruire) del Piano Casa è il 17 maggio 2017.
La norma prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.
Viene data la possibilità di aumentare la volumetria dei fabbricati esistenti al 31 ottobre 2013 e di riqualificarli dal punto di vista energetico e architettonico. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo.
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI:
- Sugli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 sono consentiti ampliamenti volumetrici del 20%; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 mc per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. È consentito un ulteriore 10% se si prevede l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh. È ammesso un ulteriore bonus del 15% in caso di riqualificazione energetica di tutto l’edificio in classe B. La percentuale di ampliamento è elevata di un ulteriore 5% se l’intervento prevede la messa in sicurezza sismica dell’intero edificio. Per gli interventi che comportano la rimozione della copertura in amianto è concesso un ampliamento fino al 10%. Non contribuiscono a formare volumetria aggiuntiva le pensiline e le tettoie per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici con potenza di picco non superiore ai 6 kwp. È anche possibile il recupero dei sottotetti esistenti al 31 ottobre 2013, in linea con le disposizioni della L.R. 12/1999, a eccezione di quelli oggetto di contenziosi. È ammesso il cambio di destinazione d’uso degli edifici, a condizione che la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina di zona. La riduzione degli oneri è fissata al 60% se gli interventi sono destinati alla prima abitazione. I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni se si utilizzano tecniche di risparmio energetico, bioedilizia ed energie rinnovabili.
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI:
- La demolizione e ricostruzione degli edifici situati in zona territoriale omogenea propria può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume fino al 70% qualora vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell’edificio in classe A. Il bonus può arrivare fino all’80% in caso di utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia. In questi casi è sempre obbligatorio il rispetto delle regole dell’edilizia sostenibile contenute nella L.R. 4/2007. È inoltre previsto un premio volumetrico fino al 50% per la demolizione di un edificio in area a rischio idrogeologico e la sua ricostruzione in un’area diversa. Sono previste riduzioni del 60% dei contributi di costruzione, ma solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati sulla prima casa di abitazione. Gli interventi possono essere realizzati con Dia. È invece necessario il permesso di costruire se l’intervento implica una ricomposizione planivolumetrica per la ricostruzione del nuovo edificio su un’area diversa.
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI:
- Il Piano Casa consente l’incremento del 20% della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso da quello residenziale: capannoni industriali - locali commerciali - immobili destinati ad artigianato o servizi. È ammesso un premio ulteriore del 10% se si utilizzano tecnologie che prevedono l’uso di fonti rinnovabili con una potenza non inferiore a 3 kwh. La percentuale di ampliamento è elevata di un ulteriore 10% se l’intervento prevede la messa in sicurezza sismica dell’intero edificio. Per gli interventi sugli edifici esistenti che comportano la rimozione della copertura in amianto è concesso un ampliamento fino al 10%. Anche per gli edifici non residenziali è possibile il recupero dei sottotetti esistenti.
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI NON RESIDENZIALI:
- Per gli edifici non residenziali esistenti al 31 ottobre 2013 situati in zona territoriale omogenea propria sono previsti bonus di superficie fino al 70% se si utilizzano tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell’edificio in classe A. Il bonus può arrivare fino all’80% in caso di utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia. È inoltre previsto un premio fino al 50% per la demolizione di un edificio in area a rischio idrogeologico e la sua ricostruzione in un’area diversa.
Tuttavia il Piano Casa prevede delle esclusioni nell’applicazione della Legge, in particolare per: 1) gli immobili ubicati nei centri storici o nelle zone classificate come "A" sui quali sono imposti vincoli di tutela; 2) gli edifici sottoposti a vincolo monumentale; 3) gli immobili situati in aree di rispetto e aree di inedificabilità assoluta; 4) gli immobili abusivi; 5) gli edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o geologica; 6) gli edifici posti sotto tutela dagli strumenti urbanistici; 7) i sottotetti oggetto di contenzioso.
Prima di procedere all’applicazione del Piano Casa è necessaria una verifica presso l’ufficio tecnico del Comune ove è ubicato l’immobile, da parte del cittadino o del progettista incaricato.

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di Arch. Mirko Zonta

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