Lo sconto obbligatorio per le farmacie


Il limite di fatturato per accedere allo sconto agevolato per le farmacie di ridotte dimensioni: problematiche di determinazione e giurisprudenza
Lo sconto obbligatorio per le farmacie
Il costante calo di fatturato, soprattutto riferito al regime convenzionale SSN, rende sempre più attuale il tema della corretta determinazione del valore di vendite entro il quale sono applicate le trattenute in forma ridotta nei confronti delle farmacie di più ridotta dimensione. L’articolo 1 comma 40 della Legge 662/1996 ha introdotto una decurtazione sulle vendite SSN in misura progressiva sul prezzo di vendita dei farmaci ceduti in convenzione, riservando un trattamento di favore tuttavia verso le farmacie rurali e sussidiate "con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell’IVA superiore a 750 milioni di lire (€ 387.3472,67)" e per le altre farmacie con fatturato SSN inferiore a 500 milioni di lire (€ 258.228,45)".

I medesimi limiti e condizioni sono stabiliti dall’articolo 11 della legge 122/2010 per esentare le farmacie dall’applicazione dell’ ulteriore trattenute dell’1,82%. La definizione di cosa si intenda per "fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario"" ha dato luogo a numerose diatribe e contenziosi a motivo principalmente delle numerose voci che abbattono il valore di quanto viene riconosciuto al farmacista rispetto al prezzo di vendita dei medicinali e che vengono riassunte nella cosiddetta "distinta contabile", che rappresenta il documento di sintesi delle cessioni mensili effettuate dalla farmacia in regime convenzionale. Le due posizioni sostanzialmente vedono schierate da una parte le ASL, che tendono a ricomprendere nel concetto di "fatturato" il valore lordo dei farmaci, senza riconoscere le diverse componenti che riducono l’effettivo incasso del farmacista ed anzi pretendendo che vengano ricomprese anche le cessioni cosiddette "integrative" di prodotti per stomizzati e dall’, e dall`altra le farmacie che, al contrario, sostengono che il fatturato di riferimento vada riferito alla misura in cui le vendite sono rimaste effettivamente a carico del SSN e, quindi, al netto degli sconti vari e dei ticket, chiedendo altresì che non debbano essere considerate le "integrative".

Le argomentazioni addotte dalle farmacie a sostegno delle proprie richieste si basano principalmente:
- sul significato letterale del termine "fatturato netto IVA" che non può essere che in riferimento alle vendite per le quali è stata emessa "fattura" tanto che è scontata l’assimilazione al concetto di "volume d’ affari" definito dall’articolo 20 del DPR 633/72;
- sulla "ratio"della norma che non può essere che quello di limitare gli sconti a favore di quelle farmacie le cui cessioni di farmaci non superano un certo limite di aggravio a carico del SSN;
- sul fatto che le "integrative" non sono a carico del sistema sanitario nazionale ma derivano da accordi regionali.

Trovando sostegno:
- dalla disanima dell’articolo 13 del DPR 633/73 il quale prevede che "la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi [...] i debiti e gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente". Nella fattispecie il corrispettivo da prendere in considerazione sarà quello del valore delle cessioni ma al netto di tutti gli oneri che ne riducono l’ammontare (sconto Legge 662/96, sconti AIFA, sconto 1,82%, oltre che dei ticket) ma al lordo delle tre trattenute ENPAF, sindacali e convenzionali;
- dal fatto che i ticket sono oggetto di una autonoma "fatturazione", eseguita tramite l’ emissione dello scontrino fiscale, effettuata a carico e nei confronti del cliente così come previsto dalla circolare ministeriale 6 luglio 1983 n. 74;
- dalla considerazione che quando il legislatore ha voluto ricomprendere i ticket nella determinazione di un importo, lo ha fatto esplicitamente, come succede nella definizione di base imponibile per lo sconto di cui all’articolo 40, della Legge 662/96: "il Servizio Sanitario Nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’ importo al lordo del ticket ed al netto dell’IVA".

Al danno patito dal quasi unanime rifiuto delle amministrazioni pubbliche a soddisfare le istanze dei farmacisti, si accompagna anche la beffa della incertezza sul giudice da interpellare da parte di questi ultimi per fare riconoscere le proprie ragioni. I tribunali si rimbalzano, infatti, la competenza tra magistratura ordinaria o amministrativa, ed è emblematica, a tale proposito, la sentenza del TAR di Parma del 3 luglio 2013. A tutt’oggi i pronunciamenti della giurisprudenza ordinaria vedono una netta : il tribunale di Santa Maria di Capua Vetere (sentenza n. 696 del 14/11/2008) ritiene che "il fatturato deve essere calcolato al netto degli sconti e dei ticket"; la Corte d’ appello di Trento (sentenza 27 giugno 2012 n. 210) afferma che "il fatturato SSN va computato al netto dei prodotti compresi nell&rsquo assistenza integrativa" e di quelli distribuiti in regime di DPC (distribuzione per conto); il tribunale di Genova (sentenza del 10 dicembre 2013 n. 3859) sostiene, principalmente sulla base "del principio di specialità" della normativa farmaceutica, che il fatturato SSN va inteso al netto degli sconti, ivi compreso lo sconto AIFA. Nel campo della giurisprudenza amministrativa, il TAR del Veneto, con sentenza n. 284 del 10 febbraio 2004, ha dato il via ad una serie di pronunciamenti favorevoli alle farmacie da parte del TAR Campania (sentenze n. 1487/2012 e 1828/2013) che confermano l’esclusione del fatturato in assistenza integrativa in quanto "costituiscono oneri gravanti esclusivamente sull’autonomia finanziaria delle regioni e non sulla spesa sanitaria dello Stato". In senso opposto va la decisione del Consiglio di Stato del 8/4/2014 n. 1683 che riconosce, nell’ambito del fatturato SSN, anche l’incidenza delle cessioni di prodotti che non sono farmaci, come è il caso delle assistenze integrative. Decisione condivisibile, forse scontata, ma che non prende in considerazione i motivi di mancata inclusione di tali tipo di assistenza forniti dai TAR citati in tema di incidenza degli oneri in ambito nazionale o regionale, che appare invece realmente derimente.

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di stefano de carli

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