Lo scoperto di conto


Ecco quali sono le pratiche contraddittorie a svantaggio del cliente che si celano dietro allo scoperto di conto
Lo scoperto di conto
Dopo la disamina del credito extrafido, nella quale abbiamo preannunciato stretti collegamenti con lo scoperto di conto e la mora, passiamo ad esaminare, appunto, lo "scoperto di conto" da cui avremo modo di constatare pratiche davvero contraddittorie che andrebbero eliminate dal sistema creditizio, stante l'influenza negativa per i correntisti clienti sulle condizioni economiche contenute nei contratti e non solo riguardo all'usura pattizia e in concreto.
La clausola della mora, contrariamente al comune convincimento, si configura ormai non solo nei finanziamenti con rimborso rateale (mutui), ma anche nei finanziamenti in conto. Per quest'ultimi, come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata "creata" dalla Banca d'Italia e recepita dal Mef, una nuova categoria "Scoperti senza affidamento", fino ad allora inesistente nei D.M. annuali emanati dal MEF, generando di fatto una più pervicace ed occulta forma di interessi moratori, prima contenuti nella soglia inferiore propria delle aperture di credito ed a cui le banche hanno fatto massiccio ricorso, ovviamente.

Dalle "istruzioni" e soprattutto dalle "FAQ" dell'organo di vigilanza, caratterizzate da poca chiarezza e poca trasparenza, tuttavia emerge un dato chiaro, ovvero che gli intermediari finanziari hanno la facoltà di collocare i fidi revocati nella nuova categoria degli "scoperti senza affidamento" e contestualmente di incrementare i tassi corrispettivi del 30% ed oltre, stante la soglia superiore prevista per questa nuova categoria di credito.
Conseguentemente, gli interessi previsti per il credito revocatodi fatto costituiscono interessi moratori, rappresentando la nuova categoria (nell’ambito della quale confluiscono quali effetti patologici) nient'altro che un "ingegnoso stratagemma" tutt'altro che comprensibile ai comuni mortali,per introdurre una soglia più alta per gli interessi di mora nei rapporti di conto corrente.
In altri termini, si elude la previsione in base alla quale "...ove gli interessi moratori venissero esclusi dal conteggio di quelli rilevanti ai fini usurari, verrebbe facilmente realizzato mediante la previsione (attraverso formule che non tarderebbero a divenire di stile) di termini di pagamento di improbabile rispetto, idonei a rendere ‘normale’ e legittima la corresponsione di interessi sostanzialmente usurari sotto forma di interessi moratori" (Trib. Roma 10.7.98, FI, 1999, I, 343; conf. Trib. Campobasso 3.10.00, FI, 2001, I, 332; Trib. Bologna 19.6.01, Cor. G., 2001, 1347).

Con tale "creazione" adottata in difformità alla norma vigente e senza averne il potere (né diretto e né delegato) questo appartenente unicamente al Legislatore, si è elevata a "categoria" una forma di credito che riveste un ruolo marginale nell'economia di mercato del credito, avente una connotazione patologica e non fisiologica, del tutto eventuale e temporanea ed ove il rischio del credito è riferito al soggetto finanziato e non al rischio del credito come tale quando, invece, la Legge 108/96 stabilisce la classificazione delle operazioni per categorie omogenee riferite ad un contesto generale del mercato "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie" e non del soggetto finanziato.
La Legge anzidetta delega al MEF e giammai alla Banca d'Italia, la funzione di rilevare, o per meglio dire, fotografare, il valore medio fisiologico del mercato per le ordinarie categorie di credito, quale dato di riferimento per fissare il limite oltre il quale il tasso è da ritenere usurario.

Pertanto, nessuna delega è loro concessa per la determinazione del tasso soglia, tantomeno per incrementare le categorie omogenee, definite ex ante solo e soltanto dalla Legge, da cui nessun atto amministrativo (quali sono pacificamente da considerare sia le istruzioni e/o le circolari della BDI che i D.M.) potrà mai disporre in difformità e/o in sostituzione, non rientrando tra le fonti di legge disciplinate dall’art.1 delle cd. "preleggi", dovendo invece essere "disapplicato" proprio perché illegittimo per contrarietà alla norma di Legge vigente secondo quanto indiscutibilmente previsto dall’art.5 Allegato E Legge n.2248 del 20.3.1865.
Di guisa che, considerando come "categoria" uno stato del credito nel suo divenire patologico, si demolisce la stessa "ratio" della norma citata, mediante un opportunistico ed utilitaristico aumento dei tassi trasferendoli dal credito fisiologico a quello patologico, con effetti perfettamente speculari a quelli derivanti dall’ampliamento dello spread di maggiorazione previsto dalla legge (25%+4 punti); "id est", elevando il dato di riferimento, si ridimensiona la patologia a valore medio di mercato.
Va tenuto in debito conto, inoltre, che solitamente l’usura si concretizza nel momento del bisogno e/o dello stato di difficoltà del correntista.

Ed allora, nello "scoperto di conto", sia per "le concrete modalità del fatto" che per le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria", è ben possibile sostenere che potrebbero ricorrere le condizioni di cui all'art. 644 seconda parte comma 3°c.p., ovvero dell’usura in concreto, laddove è stabilito: "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".
Nello "scoperto" i tassi applicati e/o promessi risultano spesso inferiori alla soglia, solo in quanto viene maggiorata quest’ultima, generando una categoria di credito per la patologia che, analogamente al credito extrafido (vedasi precedente specifico articolo), protraendosi nel tempo con il consenso espresso e/o tacito della banca, diviene di fatto un vero e proprio affidamento (cd. affidamento per factaconcludentia) che, in quanto tale, dovrebbe, in via di logica, mantenere l’originaria propria categoria, interpretazione supportata da autorevole dottrina (tra i tanti, Prof. Avv. A.A. Dolmetta in "Scoperti senza affidamento e usura", studi in onore del Prof.Abbadessa).
Giova rimarcare, altresì, che il mancato pagamento alla scadenza rappresenta un chiaro indice di deterioramento del credito; dunque, non si può fondere e confondere il deterioramento del merito creditizio che si unisce al mancato pagamento, con la penale prevista a garanzia dei puntuali pagamenti alle scadenze prestabilite.
Ritenendo il tasso di mora, praticato nello scoperto, come tasso necessario per coprire il rischio di insolvenza, viene automaticamente consentita l'applicazione di tassi esorbitanti, abbondantemente oltre quelli ordinari, occasione opportunisticamente sfruttata dagli intermediari, naturalmente.

In buona sostanza, ricomprendendo nel TEGM anche circostanze patologiche del credito, non avrebbe più senso il margine (25%+4 punti) sul tasso medio di mercato. Tale margine, infatti, è previsto dalla Legge per fronteggiare i maggiori rischi (fisiologici) rispetto al tasso medio e non a consentire un ulteriore margine di variazione rispetto al maggior tasso necessario a coprire il rischio patologico.
Le "istruzioni" della BDI emanate in proposito, contribuiscono ancor di più a confondere le idee agli interpreti, laddove distinguono i fidi revocati dai fidi scaduti, per tacer della possibile soluzione prospettata mediante lo scorporo della componente extrafido e la classificazione della stessa nella categoria riservata agli "scoperti senza affidamento", di altrettanto opacità ed inconsistenza giuridica.
Basti considerare, infatti, che i fidi revocati, ancorché impagati, vengono esclusi dalla rilevazione, mentre quelli scaduti, continuano, anche nei trimestri successivi, ad essere segnalati nella medesima categoria, con riferimento all’ultimo fido accordato, sino all’estinzione e/o alla collocazione a sofferenza.
In entrambi i casi, invece, una corretta e razionale verifica del rispetto della soglia, dovrebbe essere eseguita in riferimento rispettivamente alla categoria del credito affidato ed all’ultimo fido accordato. Non risulta, però, che le piattaforme informatiche delle banche siano state predisposte in tal senso, né che la Banca d’Italia sia intervenuta con opportuni ed efficaci chiarimenti a prevenire tali "virtuosi" comportamenti posti in essere dagli intermediari finanziari.
Come già commentato a proposito del credito extrafido, ove si consenta all'intermediario di optare discrezionalmente per l'inserimento della concessione del credito nella categoria degli affidamenti o degli scoperti, vengono ampiamente depotenziati i vincoli sull'usura.

Allo stesso modo, sul piano contrattuale, risultando rimessa all’intermediario la discrezionalità di collocare il medesimo credito nell’una o nell’altra categoria, si rafforza la già manifesta dominanza della banca sul cliente. Ne consegue che la banca, con preavviso di qualche giorno, potrebbe improvvisamente revocare il fido, così producendo una duplice serie di problemi di non poco momento nei confronti del cliente correntista, quali: l'improvvisa criticità per la liquidità, da un lato e l’aumento del tasso praticato nella misura del 30% ed oltre, da un altro lato, condizioni premonitrici di una crisi irreversibile fino al fallimento della società, all'estinzione della ditta individuale ed alla distruzione della persona fisica e relativa famiglia.
Alla luce delle brevi considerazioni anzidette, dobbiamo concludere che le criticità preannunciate in occasione dell'articolo sul credito extrafido pubblicato in data 22 maggio u.s., con particolare riferimento alla possibile incidenza nel calcolo dell’usura, trovano puntuale riscontro e così sarà per la mora di prossima trattazione.
Quindi, appare necessario ed opportuno un immediato intervento legislativo che riconduca entro confini equi, chiari e rispettosi della Legge vigente, la gestione degli scoperti di conto, sin qui inspiegabilmente lasciata ad appannaggio esclusivo di organi amministrativi manifestamente compiacenti ed in evidente posizione di conflittualità, da sensibilizzare a mezzo di decise rimostranze ed iniziative da parte dei correntisti, ivi compreso quelle giudiziali, per le opportune sacrosante azioni di ripetizione in restituzione e/o in decurtazione delle somme indebitamente corrisposte e/o annotate in conto, da quantificare attraverso consulenze econometriche/giurimetriche redatte da tecnici specialisti della materia, previamente incaricati.
Noi siamo disponibili a patrocinare qualsivoglia iniziativa giudiziale per quanti fossero interessati a far valere i loro indiscutibili diritti.

Osservazioni dottrinali e giurisprudenziali a cura dell'Avv.Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano (e-mail:avv.cesidiodisalvatore@virgilio.it).

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di Avv. Cesidio Di Salvatore

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