Lo screenshot come prova documentale


Per la Suprema Corte di Cassazione lo screenshot nel procedimento penale è prova documentale pienamente valida
Lo screenshot come prova documentale

Secondo l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, per screenshot si intende la <<schermata o porzione di immagine copiata dallo schermo del computer>> o di altro dispositivo in uso.

Ed è proprio sul valore probatorio di tale processo informatico che si è recentemente espressa la Cassazione, con la sentenza n. 8736/2018.

La vicenda sottoposta al Supremo Consesso trae le fila da alcuni articoli diffamatori che avevano offeso la reputazione di un esponente politico.

Il giudice di prime cure, ritenuta la sussistenza delle accuse mosse al direttore del giornale, nonché autore degli articoli incriminati, lo condannava per il reato di diffamazione. La prova decisiva era costituita da una copia cartacea delle schermate telematiche del sito internet, appunto da uno screenshot.

In sede di appello, tuttavia, il Collegio procedeva all’annullamento della sentenza impugnata, ritenendo non attendibile, quale prova documentale, lo screenshot, poiché non autenticato da un notaio.

La questione, dunque, giungeva all'attenzione della Suprema Corte, la quale riteneva assolutamente valida tale prova. I giudici della Cassazione precisavano che <<i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l'estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione, sarà poi il giudice a valutarne liberamente l'attendibilità>>.

In conclusione, la Corte di Cassazione, aderente alla propria funzione nomofilattica, ha stabilito la validità dello screenshot quale documento informatico idoneo a costituire prova documentale riconducibile alla categoria di cui all'art. 234 c.p.p.

Pertanto, la semplice operazione meccanica di creazione dello screenshot sarà sufficiente al fine di acquisire i relativi dati al processo penale senza, dunque, adoperare ulteriori procedure.

 

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di Avv. Alessandro Benvoluti

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