Lo sfruttamento dell’immagine dei propri beni


Le spese per frontalini e balconi sono sempre a carico dei singoli proprietari salva la prova contraria della loro funzione decorativa
Lo sfruttamento dell’immagine dei propri beni
Il diritto sulla propria immagine è oggetto di un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ormai consolidata. Quello all’utilizzazione economica dell’immagine dei propri beni si trova invece in una situazione assai diversa, pur essendo del pari al centro di interessi economici anche di grande rilievo. Basti qui pensare alle possibilità di sfruttamento della riproduzione di un celebre castello o di un’imbarcazione vincitrice di famose regate.

Nessuna norma prevede specificamente la tutela dell'immagine di un bene in capo al proprietario. La disciplina civilistica ci offre d'altra parte una definizione ampia, quasi onnicomprensiva, dei diritti sulla cosa che discendono in capo al proprietario. L'art. 832 c.c. stabilisce, infatti, che il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, sia pure entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi fissati dall'ordinamento. Da un lato il diritto di proprietà è comunque tradizionalmente considerato l'archetipo dei diritti assoluti e quindi i suoi limiti non possono venir estesi oltre una determinata soglia. A tacer d'altro essi hanno carattere eccezionale e non possono essere oggetto di interpretazione analogica. Il proprietario fa suoi i frutti della cosa, naturali e civili: e quindi la proprietà è il titolo che ne legittima l'acquisizione.

La dottrina ha messo in luce che la proprietà costituisce titolo anche per l'assorbimento delle esternalità. Quelle positive sono acquisite dal titolare senza obblighi di compensare chi le ha generate e possono derivare anche da fattori di mercato o dai gusti del pubblico. In quest'ottica parrebbe fondata l'attribuzione al proprietario di ogni diritto anche sulla semplice immagine della cosa, specialmente quando si tratti di un bene che gode di una certa notorietà ed indipendentemente dalle concause che l'abbiano generata.

D'altro lato è certo che il diritto di proprietà è soggetto a vari ordini di limiti. Il rapporto giuridico proprietario deve essere quindi determinato, quanto al contenuto, in considerazione dell'interesse giuridicamente protetto in capo al titolare, in considerazione degli interessi della collettività e di quelli dei proprietari di altri beni. Il potere di destinazione economica è così generalmente riconosciuto al proprietario, almeno quale espressione della facoltà di godimento, ma trova volta per volta la propria determinazione, e può essere quindi compresso, in funzione di altre situazioni ritenute meritevoli di tutela. A ciò si aggiunga che all’eventuale diritto del proprietario si contrappone quello dell’autore dell’immagine, a prescindere dal materiale strumento di riproduzione, per esempio pittorica o fotografica. Questi elementi parrebbero deporre contro la configurabilità di una tutela in capo al proprietario del bene.

Tale soluzione genera immediatamente una certa insoddisfazione. Sorge infatti spontaneo il quesito del perché al proprietario debba essere negato lo sfruttamento di un elemento che può avere anche un notevole rilievo economico mentre dovrebbe essergli tendenzialmente garantito il godimento di ogni utilità proveniente dal bene. La risposta è abbastanza semplice quando si rifletta che lo sfruttamento della rappresentazione pittorica o fotografica di un bene prescinde dal possesso di questo o da altro titolo che configuri una diretta relazione con esso: ed è quindi fenomeno alquanto estraneo alla tutela dei diritti reali.

Un limite generale alla proteggibilità dell'immagine di una cosa deriva poi dalle finalità della sua pubblicazione o proiezione. Si tratta di un limite generale che incontrano anche tutti i diritti della personalità. Il diritto all'immagine di un bene non potrà quindi mai porsi quale limite alla libertà di manifestazione del pensiero e sul diritto all'informazione, rimanendo azionabile solo in presenza di un suo sfruttamento a fini di lucro. Possiamo così ragionevolmente concludere che l’uso dell’immagine di un bene, riconoscibile come altrui, nella pubblicità di un prodotto è da ritenersi illecito, mentre non lo è se avviene nel contesto della descrizione di un determinato territorio. Occorre però precisare che la giurisprudenza italiana ha affrontato il problema assai raramente e lo ha risolto alla luce di norme diverse da quelle che regolano la proprietà, ponendo per esempio l’accento sullo sfruttamento del nome, e quindi sulle disposizioni a tutela dei segni distintivi.

Articolo del:


di avvocato Carlo E. Mayr

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse