Lo "slalom" tra indennità e finanziamenti a fondo perduto


Sotto la lente le novità del decreto "Rilancio", in attesa degli emendamenti in Parlamento
Lo "slalom" tra indennità e finanziamenti a fondo perduto

 

Per fronteggiare la fase di emergenza e gettare le premesse per la ripartenza è stato varato Il “Decreto Rilancio” che ha introdotto nuove misure di sostegno alle imprese e, contemporaneamente, prorogato le erogazioni quali indennità o sussidi agli operatori economici con partita IVA, già interessati dai due decreti precedenti “Cura Italia” e “Liquidità”.

Per quanto riguarda la proroga delle indennità già percepite relative al mese di marzo dai lavoratori autonomi titolari di partita IV A, iscritti alla gestione ago e alla gestione separata Inps, attiva alla data di entrata in vigore dei decreti suddetti e i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 erano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non avessero un contratto posto in in essere alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti alla Gestione separata, inoltre, coloni e mezzadri, sempreché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le € 600,00 saranno ripetutamente erogate anche per il mese di aprile.

Per il mese di maggio, invece, per gli operatori titolari di partita iva che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, secondo il principio di cassa, vale a dire come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute (comprese le quote di ammortamento) nel periodo interessato, sarà riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1000.

La richiesta per le indennità dovrà essere presentata all’Inps che comunicherà all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti, attraverso un controllo incrociato.

L'art. 25 del decreto Rilancio, di converso, detta le direttive sulla erogazione dei contributi a fondo perduto rivolti a quei beneficiari, colpiti dall'emergenza epidemiologica, di cui ai requisiti di seguito specificati:

Il contributo è previsto a favore dei titolari di partita Iva esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle Imposte sul Reddito, la cui attività non risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza e i cui ricavi o compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente DL.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 ° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L'ammontare del contributo a fondo perduto, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corri spetti vi del mese di aprile 2019.

La percentuale è commisurata al:

• 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

• 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;

• 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

L'ammontare del contributo a fondo perduto, risulterebbe inoltre, comunque erogato ai soggetti di cui alle caratteristiche sopra menzionate e alla condizionalità della diminuzione di fatturato, per un importo che non potrà essere inferiore a € 1000,00 per le persone fisiche e € 2,000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quale minimo erogabile sempre garantito.

Inoltre, sembrerebbe cumulabile per artigiani e commercianti con regolare iscrizione previdenziale Inps, la percezione dell'indennità previste per i mesi di marzo, aprile e maggio, con il contributo a fondo perduto, sempreché ricorra la condizione necessaria della flessione di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020.

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, per conto proprio o da un soggetto intermediario, istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla data di avvio delle istanze, che dovranno essere ancora definite, con ulteriore decreto attuativo.

L'istanza è un'autocertificazione vera e propria, nella quale i soggetti richiedenti oltre ad indicare i requisiti economici, dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art.67 D.lgs. 159/2011 relativamente alle disposizioni antimafia, ricordando che le dichiarazioni mendaci, sono punite con la reclusione da due anni a sei anni e, se nel caso in specie, il contributo fosse già stato erogato, opererebbe la confisca dei beni e la sanzione relativa alle indebite compensazioni, vale a dire dal 100% al 200% della misura delle somme erogate.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, come già è avvenuto da parte dell’INPS relativamente ai bonus precedenti e non è inopportuno ricordare a margine del presente articolo che, tutte le somme erogate dai provvedimenti in questione fino ad oggi, non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi del 2020 e non rileveranno, altresì, ai fini Irap.

E' appena il caso di ricordare, che il decreto legge dovrà seguire la conversione in Parlamento a legge dello Stato e, quindi, molto probabilmente sarà emendato dal dibattito parlamentare.

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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