LO SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE
LO SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE
Al di là della normativa contrattuale sia generale sia speciale indicata nel codice civile italiano secondo la riforma dello Sport 2023, esistono ulteriori determinazioni volte a regolare i rapporti intersoggettivi nel sistema calcio a livello professionistico e dilettantistico.
In particolare parliamo delle norme sul tesseramento che fissano importanti paletti nei rapporti tra società calcistiche, calciatori e Federazione Nazionale.
Cominciamo con il definire “tesseramento” quel particolare vincolo sportivo riconosciuto dalle norme di organizzazione interna della federazione calcistica italiana ( cd NOIF) che stabiliscono chi sono i soggetti che ottengono il tesseramento, definendo implicitamente cosa esso sia: l'atto formale che lega un soggetto (calciatore, tecnico, dirigente, ecc.) alla FIGC e, per suo tramite, a una società sportiva, permettendogli di svolgere l'attività all'interno dell'ordinamento sportivo federale.
Il tesseramento dunque è il punto di partenza e di inizio per cominciare a collaborare con una società calcistica.
Secondo le NOIF il tesserato si vincola o con un vincolo di appartenenza a vita (per i tesserati) o per una stagione sportiva/durata contrattuale (per i calciatori e tecnici) che permette di operare nell'ambito del calcio italiano.
Le stesse norme specificano poi le modalità, i termini e gli effetti del tesseramento per ciascuna categoria, definendone la durata (annuale o pluriennale/contrattuale) e i requisiti.
Una volta tesserato in base ai diversi periodi previsti ogni anno dalla Federazione Nazionale italiana e comunicati ufficialmente dalla stessa nel proprio portale, il calciatore non può più essere svincolato salvo in particolari circostanze.
Possiamo individuarne 5 principali tipologie di svincolo e di decadenza del tesseramento:
1) Ex art. 108 NOIF: decadenza con accordo consensuale
In questo particolare caso l’art. 108 delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) della FIGC disciplina la decadenza dal tesseramento per accordo, comunemente noto come Svincolo per accordo consensuale.
In sintesi, la norma stabilisce che:
- Chi può accordarsi: Le Società possono stipulare accordi per lo svincolo con i calciatori e le calciatrici qualificati come "non professionisti" e "giovani dilettanti" (in assenza di un contratto di lavoro sportivo).
- Formalità e deposito: L'accordo deve essere redatto per iscritto e depositato, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della LND entro venti giorni dalla stipulazione.
- Effetto dello svincolo: La decadenza dal tesseramento avviene di conseguenza da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. L'effetto pratico è che il calciatore o la calciatrice viene inserito nelle "liste di svincolo" al termine della stagione sportiva in corso, diventando libero di tesserarsi per un'altra squadra.
- Contestazioni: Le parti possono contestare la validità degli accordi depositati proponendo reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sezione Tesseramenti.
In termini pratici, l'art. 108 è il principale strumento con cui una società dilettantistica e un suo calciatore (giovane dilettante o non professionista) che è vincolato per più stagioni possono risolvere anticipatamente e consensualmente il vincolo sportivo, a condizione che l'accordo venga formalizzato e depositato correttamente entro i termini stabiliti (solitamente entro la fine di giugno).
2) Ex art. 109 NOIF: decadenza per inattività calciatore
In questo caso l'art. 109 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) disciplina la Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore/calciatrice.
Questa norma rappresenta un diritto del calciatore per sciogliere il vincolo sportivo con la società quando non viene impiegato per un determinato periodo di tempo, a patto che l'inattività non sia imputabile alla sua volontà.
La procedura riguarda i calciatori e le calciatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" (privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato) con vincolo pluriennale o a tempo indeterminato.
In particolare è previsto:
- Condizione per lo Svincolo (Inattività): Il calciatore/calciatrice ha diritto allo svincolo se, tesserato e messo a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva.
- Casi di Esclusione (Inattività Imputabile): L'inattività non deve dipendere da:
- Servizio militare o servizio obbligatorio equiparato.
- Omessa presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
- Motivi imputabili al calciatore stesso (ad esempio, infortunio, squalifica per motivi disciplinari propri, assenze non autorizzate, ecc.).
- Nota: La partecipazione all'incontro si intende come utilizzo effettivo del calciatore/calciatrice in campo, non è sufficiente la mera convocazione in panchina.
- Procedura e Termini:
- Il calciatore/calciatrice deve inviare una richiesta di decadenza tramite lettera raccomandata (o PEC) alla società di appartenenza e, per conoscenza, al Comitato o alla Divisione competente.
- Il termine ultimo per presentare la richiesta è:
- 30 novembre di ciascun anno per il calciatore/calciatrice "non professionista".
- 30 aprile per il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" (secondo alcune interpretazioni dei comunicati ufficiali più recenti) o entro il 15 giugno (o 15° giorno successivo alla fine del campionato) per i "giovani dilettanti" in alcune formulazioni della norma. I termini precisi vanno sempre verificati sui Comunicati Ufficiali federali annuali.
- Effetto della Mancata Opposizione: Se la società non si oppone alla richiesta nei modi e nei termini prescritti (generalmente entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata), il silenzio è considerato adesione e l'organo federale competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento.
In sintesi, l'Art. 109 è una tutela per il calciatore dilettante/giovane dilettante per garantirgli la possibilità di cambiare squadra se la sua società, pur avendolo tesserato, lo tiene in disparte a lungo senza un valido motivo imputabile al giocatore stesso.
3) Ex art.110 NOIF: decadenza per inattività società
Questo particolare caso riguarda i casi in cui la società per la propria operatività.
A differenza dell'Art. 109, che si concentra sull'inattività del singolo calciatore, l'art. 110 NOIF prevede lo svincolo automatico dei calciatori in conseguenza di una grave situazione di inattività o disimpegno della società stessa.
Vediamo quando è possibile utilizzare tale strumento:
- Casi di Decadenza (Inattività della Società): I calciatori e le calciatrici tesserati decadono d'autorità dal vincolo in caso di:
- La Società non prenda parte al Campionato di competenza.
- La Società si ritiri dal Campionato.
- La Società venga esclusa dal Campionato.
- Alla Società venga revocata l'affiliazione alla FIGC.
- Eccezione: La decadenza d'autorità può non essere disposta in casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale con un provvedimento motivato.
- Ritiro/Esclusione delle Squadre Giovanili/Minori (Comma 6 e 7): Esistono disposizioni specifiche per le categorie giovanili e le attività minori:
- I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per società che partecipano esclusivamente alle attività del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) hanno diritto allo svincolo se la società si ritira o ne è esclusa dal campionato prima del 31 gennaio.
- I calciatori delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" hanno diritto di essere svincolati se la società non si iscrive alle relative attività entro una data specifica (solitamente 30 marzo).
- In queste ipotesi, lo svincolo dei calciatori "giovani" è automatico, e i Comitati Regionali provvedono a darne atto nei propri Comunicati Ufficiali.
- Provvedimento Federale: Quando si verifica una delle cause di inattività della società previste dal comma 1 (non partecipazione, ritiro, esclusione, revoca affiliazione), l'organo federale competente (Lega, Comitato, Divisione) è tenuto a pubblicare un Comunicato Ufficiale che dichiara la decadenza d'autorità dei calciatori.
In sintesi, l'art. 110 garantisce che i calciatori tesserati, specialmente a livello dilettantistico, non restino vincolati a una società che ha cessato o non ha iniziato l'attività agonistica per ragioni a essa imputabili. In questo caso, lo svincolo avviene d'autorità (automaticamente o con atto dichiarativo della Federazione), a tutela della carriera sportiva dei tesserati.
4) Ex art.111 NOIF: cambio di residenza
L'Articolo 111 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) disciplina la Decadenza dal tesseramento per cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice.
Questa norma riconosce il diritto allo svincolo per i tesserati che, a causa del trasferimento della propria residenza, si trovano oggettivamente lontani dalla sede della società di appartenenza, rendendo difficoltosa o impossibile la continuazione dell'attività sportiva.
Gli aspetti maggiormente importanti dell'art. 111 NOIF sono:
- Destinatari: Riguarda i calciatori e le calciatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" (salvo disposizioni diverse per i tesserati con contratto di lavoro sportivo o apprendistato).
- Condizioni per lo Svincolo: Il calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo se trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente.
- Tempi di Svincolo: Il diritto allo svincolo matura dopo un certo periodo di tempo dall'effettivo cambio di residenza:
- Dopo un anno (1 ANNO) dall'effettivo cambio di residenza, per i calciatori/calciatrici non minori di età.
- Dopo novanta giorni (90 GIORNI) dall'effettivo cambio di residenza, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età e il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
- Procedura di Svincolo:
- Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve presentare ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Tesseramenti.
- Il ricorso può essere presentato in qualunque periodo dell'anno.
- Al ricorso deve essere allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo (es. certificato di residenza) e la ricevuta della raccomandata (o PEC) contestualmente inviata alla società di appartenenza, contenente copia del ricorso e della documentazione.
In sintesi, l'art. 111 è una specifica causa di scioglimento del vincolo sportivo che opera quando il calciatore/calciatrice si trasferisce in una zona geograficamente distante (altra Regione e Provincia non limitrofa), tutelando il diritto all'attività sportiva anche in caso di mutate esigenze personali o familiari. La competenza per la decisione è del Tribunale Federale Nazionale.
5) Ex art.117 e 117-bis NOIF: risoluzione unilaterale per giusta causa
L'art. 117 e 117-bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) disciplina la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e la conseguente decadenza dal tesseramento per i calciatori/calciatrici non professionisti/e.
In particolare l’art.117 vale per i professionisti e l’art.117-bis per il settore dilettantistico.
Questa norma è stata introdotta e aggiornata in particolare con la Riforma del Lavoro Sportivo (D. Lgs. n. 36/2021), che ha ridefinito i rapporti di lavoro nel settore dilettantistico, introducendo il contratto di lavoro sportivo o di apprendistato anche per i non professionisti.
In particolare regola la risoluzione del contratto di lavoro sportivo o di apprendistato stipulato da:
- Calciatori/calciatrici non professionisti/e.
- Giovani dilettanti (che abbiano stipulato un contratto).
- Giovani di serie (che abbiano stipulato un contratto).
- Giocatori/giocatrici di Calcio a 5.
Il caso più frequente di applicazione dell'Art. 117-bis è legato all'inadempimento degli obblighi contrattuali della società nei confronti del tesserato, in particolare la morosità per mancato o ritardato pagamento dei compensi o indennità previste dal contratto.
Si tratta di tutte quelle circostanze di giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro sportivo che riguardano stipendi arretrati non pagati
In questi casi è necessario richiedere la risoluzione del contratto attraverso una lettera di messa in mora di un avvocato per avviare una possibile definizione bonaria della vicenda.
Una volta avviate le trattative amichevoli, la risoluzione viene accertata dagli organi federali competenti (solitamente la Commissione Accordi Economici della LND, con reclamo al Tribunale Federale), che determina la decadenza del tesseramento del calciatore/calciatrice.
Conclusa questa fase, sarà possibile il ri-tesseramento.
Infatti ai calciatori/calciatrici ai quali è decaduto il tesseramento ai sensi di questo articolo possono tesserarsi nuovamente per un'altra società in ambito dilettantistico.
Il ri-tesseramento è possibile fino al 31 gennaio (o altro termine fissato dai Comunicati Ufficiali della FIGC/LND per la stagione in corso), fermo restando il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva (con possibilità di giocare solo per due).
In sostanza, l'art. 117-bis è lo strumento normativo che consente al calciatore/calciatrice dilettante legato da un contratto di lavoro sportivo di ottenere lo svincolo (decadenza del tesseramento) se la società risulta inadempiente ai suoi obblighi, tutelando così i diritti economici e la libertà di esercizio dell'attività sportiva del tesserato.
In tutti i casi previsti è sempre consigliabile avvalersi dei servizi di consulenza legale di un avvocato esperto in materia.
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