Locazione e condominio
Nulli gli accordi che determinano un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto
Il legislatore con legge 208/2015 denominata legge di stabilità 2016, al co. 59 ha dettato disposizioni in materia di locazione e condominio su questioni da tempo affrontate dalla giurisprudenza in particolare in merito a nullità delle pattuizioni volte a determinare un importo di canone di locazione superiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, in ordine alla registrazione a carico del locatore nel termine perentorio di 30gg, in ordine alla comunicazione entro i successivi 60 gg. dalla registrazione al conduttore e all'amministratore del condominio ex art. 1130 c.c. ed in merito altresì alla possibilità per il conduttore di proporre entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, un'azione di restituzione delle somme indebitamente versate.
La legge 208/2015 ha parzialmente riscritto l'art. 13 della legge 431/98 in materia di locazioni abitative, prevedendo all'art. 13 di quest'ultima legge la nullità degli accordi che determinano un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto. Al contrario l'art. 13 della normativa vigente rivisitato nella legge 208/2015 si pone pienamente in conformità con quanto stabilito dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 181213/2015 nella quale la Corte di Cassazione ha affermato chiaramente che qualsiasi pattuizione diretta ad imporre un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato è colpita da nullità, con la possibilità per il conduttore di richiedere la restituzione di tutte le maggiori somme versate.
Orbene le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno cassato la possibilità che un accordo integrativo a margine del contratto di locazione potesse avere una sua validità, affermando che la sostituzione del canone redatto e specificato nel contratto ufficiale deve ritenersi nulla alla stregua della più generale volontà del legislatore di sanzionare con la nullità la previsione occulta della maggiorazione del canone apparente, così come indicato nel contratto registrato. A conferma di quanto detto la Corte di Cassazione ha voluto affermare chiaramente il concetto secondo cui la sostituzione di un prezzo fittizio con un prezzo reale, e cioè il canone effettivamente specificato, contrasta palesemente con la norma imperativa ex art. 13 Legge n. 431/98 e che tale sostituzione impedisce l'attuazione e la messa in pratica dell'unica convenzione negoziale originaria, oggetto di registrazione.
Occorre altresì specificare che la Legge 208/2015 pone a carico del locatore due obblighi:
1) provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30gg
2) quello di dare documentata comunicazione nei successivi 60GG sia all'amministratore del condominio sia al conduttore anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 n. 6 del c.c.
La legge 208/2015 ha parzialmente riscritto l'art. 13 della legge 431/98 in materia di locazioni abitative, prevedendo all'art. 13 di quest'ultima legge la nullità degli accordi che determinano un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto. Al contrario l'art. 13 della normativa vigente rivisitato nella legge 208/2015 si pone pienamente in conformità con quanto stabilito dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 181213/2015 nella quale la Corte di Cassazione ha affermato chiaramente che qualsiasi pattuizione diretta ad imporre un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato è colpita da nullità, con la possibilità per il conduttore di richiedere la restituzione di tutte le maggiori somme versate.
Orbene le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno cassato la possibilità che un accordo integrativo a margine del contratto di locazione potesse avere una sua validità, affermando che la sostituzione del canone redatto e specificato nel contratto ufficiale deve ritenersi nulla alla stregua della più generale volontà del legislatore di sanzionare con la nullità la previsione occulta della maggiorazione del canone apparente, così come indicato nel contratto registrato. A conferma di quanto detto la Corte di Cassazione ha voluto affermare chiaramente il concetto secondo cui la sostituzione di un prezzo fittizio con un prezzo reale, e cioè il canone effettivamente specificato, contrasta palesemente con la norma imperativa ex art. 13 Legge n. 431/98 e che tale sostituzione impedisce l'attuazione e la messa in pratica dell'unica convenzione negoziale originaria, oggetto di registrazione.
Occorre altresì specificare che la Legge 208/2015 pone a carico del locatore due obblighi:
1) provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30gg
2) quello di dare documentata comunicazione nei successivi 60GG sia all'amministratore del condominio sia al conduttore anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 n. 6 del c.c.
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