Lottizzazione abusiva, da quando decorre la prescrizione?


La Corte di Cassazione con sentenza n. 12459 del 1 aprile 2021 chiarisce quando la lottizzazione abusiva debba dirsi consumata e da quando decorre la prescrizione
Lottizzazione abusiva, da quando decorre la prescrizione?

Lottizzazione abusiva e prescrizione della contravvenzione urbanistico-edilizia, contestata a seguito dell’illecito frazionamento di interventi edilizi realizzati senza alcuna concessione. Da quale fatto o condotta decorre il termine per la prescrizione della contravvenzione?

Tale domanda trova risposta dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12459 del 1 aprile del 2021 con la quale si sostiene che “Il momento consumativo del reato si individua nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento”.

La sentenza della Corte di Cassazione enuclea tale principio facendo leva su una vicenda di un complesso turistico alberghiero realizzato in maniera abusiva, posto più volte sotto sequestro penale. La vicenda arriva all’attenzione del palazzaccio poiché uno dei proprietari del resort impugna il provvedimento con il quale si era chiuso il giudizio di secondo grado, deducendo l’illegittimità dell’intero procedimento, tra cui la reiterazione degli atti di sequestro e l’illiceità delle sanzioni irrogate. Ma soprattutto nel ricorso si fa leva sull’intervenuta prescrizione della contravvenzione urbanistica atteso che l’opera sarebbe stata completata nell’aprile del 2016, dichiarata agibile nello stesso mese e corredata da opere accessorie, assentite e senza alcun incremento volumetrico nel giugno 2016.

Il ricorrente, che non condivide il provvedimento del riesame, sostiene dunque che la contravvenzione sarebbe prescritta in quanto decorso il termine quadriennale, atteso che la stessa lottizzazione non è stata integrata da fattispecie delittuose atteso che l’edificazione è avvenuta in area non vincolata.  

La Corte di Cassazione comincia a ricostruire la lottizzazione abusiva che deve essere inteso come un reato a forma libera e progressivo nell’evento. In particolare, sostiene la Corte la lottizzazione è un reato “che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'iter criminoso che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente". Seguendo il ragionamento dei giudici della suprema corte il momento del reato, utile alla determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, deve essere individuato  "nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento".

In sostanza dice la Corte, il termine di prescrizione della fattispecie lottizzatoria inizia a decorrere solamente dopo la completa attività di trasformazione illecita del territorio che dell’attività negoziale di tipo cartolare.

La Corte di Cassazione procede dunque a calare detti principi nel caso di specie, e dunque valuta in concreto che la lottizzazione non si era prescritta nel 2016, atteso che in quella data era intervenuto l’ennesimo atto di sequestro. E che in concreto il ricorrente aveva realizzato un intervento di radicale trasformazione del territorio, che da zona agricola era divenuto zona turistica e facendo leva su un consolidato indirizzo giurisprudenziale "il reato è integrato non solo dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata rispetto ad opere che siano idonee a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale".

Il reato di lottizzazione abusiva, dunque, dicono i giudici, "è configurabile con riferimento a zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate relativamente alle quali sussiste un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione". In detta fattispecie a nulla vale il fatto che il proprietario del resort avesse ottenuto titoli edilizi, poi rivelatisi illegittimi, poiché questi sono comunque da ritenersi contrastanti con la disciplina urbanistico-edilizia.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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