Luce e gas: morosità pregresse e voltura


In caso di subentro o voltura si devono pagare i debiti del precedente titolare?
Luce e gas: morosità pregresse e voltura

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 30.11.2018 ha pubblicato sul proprio sito il seguente comunicato stampa:

“L’AGCM con un intervento di moral suasion ha richiesto ed ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori siano tenuti al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti (“morosità pregresse”) dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas.

Su invito dell’Autorità, i 18 operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le FAQ e la relativa modulistica in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l’estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto di prelievo.

Tale intervento rende chiaro che non è possibile condizionare l’esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.

Gli operatori coinvolti sono ACEA ENERGIA, AGSM ENERGIA, AXPO ITALIA, EDISON ENERGIA, ENEL ENERGIA, ENGIE ITALIA, ENI GAS E LUCE, ESTRA ENERGIE, EVIVA, GEKO, GELSIA, GREEN NETWOIK, LW ENERGY, MBI GAS E LUCE, MWA ENERGIA, OPTIMA ITALIA, REPOWER VENDITA ITALIA e SORGENIA”.

 

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di Avv. Gianna Manferto

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