M.I.U.R.: illegittimo il ricorso alle CO.CO.CO.


M.I.U.R. condannato a risarcire alcuni lavoratori appartenenti al personale A.T.A. per illegittimo e reiterato utilizzo di contratti di CO.CO.CO.
M.I.U.R.: illegittimo il ricorso alle CO.CO.CO.
Il Tribunale Civile di Termini Imerese, sez. Lav., giudice dott. R. Rezzonico, con la sentenza n. 49/2017, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) a risarcire alcuni lavoratori appartenenti al personale A.T.A., a cagione della illegittima e reiterata stipulazione con gli stessi di contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO. CO. CO.).
La pronuncia, interessante ed innovativa trattandosi di Pubblico Impiego Scolastico, si articola su due passaggi fondamentali.
In primo luogo, mediante un'approfondita istruttoria, il Giudice adito ha ravvisato in ogni singolo contratto intercorso tra le parti i requisiti della subordinazione, escludendo potesse trattarsi di collaborazioni autonome. Infatti, dalla prova per testi, è risultata evidente l'effettiva sottoposizione alla eterodirezione del datore di lavoro, estrinsecatasi, nel caso in questione, nelle direttive che venivano impartite dai Dirigenti Scolastici e dai Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) degli Istituti presso cui i prestatori avevano svolto l'attività lavorativa.
In secondo luogo, il Giudicante, dopo aver qualificato i contratti oggetto di impugnazione quali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ha ritenuto si profilasse un'illegittima reiterazione degli stessi. Infatti, si legge sulla sentenza: "la reiterazione sistematica dei contratti non è dipesa da situazioni contingenti, bensì da croniche ed ordinarie esigenze di servizio, testimoniate dalla continuità e regolarità della stipula dei nuovi contratti, anno per anno, senza soluzioni temporali". Per gli effetti, atteso il divieto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 165/2001 (relativo all'impossibilità di costituire contratti di lavoro a tempo indeterminato con le P.A.), il Tribunale adito, applicando gli orientamenti espressi di recente in materia dalla Suprema Corte (in particolare: Cass. Civ. sent. nn. 5072/2016 e 22552/2016), ha ritenuto equo condannare il M.I.U.R. al pagamento in favore dei lavoratori ricorrenti di un risarcimento pari ad otto mensilità della retribuzione mensile globale di fatto spettante a ciascuno degli stessi con riferimento all'ultimo contratto impugnato, oltre interessi legali.
La superiore pronuncia è di certo rilevante perchè qualifica alcuni rapporti di collaborazione coordinata e continuativa utilizzati dalla Pubblica Amministrazione quali contratti di lavoro subordinato. Inoltre, la stessa riconosce, con specifico riferimento al settore scolastico, la possibilità, per i lavoratori precari appartenti al personale A.T.A., di ottenere un risarcimento del danno a cagione dell'illegittima successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati alle dipendenze del M.I.U.R.

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di Studio Legale Guardo & Laudani

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