Macchine NON marcate CE; quali le sanzioni e come evitarle!


La verifica di conformità delle macchine acquistate prima del 21 settembre 1996 e non marcate CE è un obbligo a carico del Datore di Lavoro
Macchine NON marcate CE; quali le sanzioni e come evitarle!

 

Marcatura CE e legislazione italiana

Come è noto, in tutte le aziende, soprattutto del settore metalmeccanico, ma anche in tutte le aziende di produzione, anche alimentare, ci sono necessariamente delle attrezzature, macchinari e/o impianti per la fabbricazione dei prodotti/merci.

Pensiamo ad esempio ai torni, presso cesoie, piegatrici, calandre, trapani a colonna, sega a nastro, troncatrici, impastatrici, miscelatori, nastri trasportatori, ecc...

Qualsiasi attrezzatura o macchinario deve obbligatoriamente possedere tutta una serie di Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES), previsti dalla Direttiva Macchine 89/392/CE che nel nostro Paese è entrata in vigore in data 21 settembre 1996 con il D.P.R. n. 459/1996.

Comunemente, a livello commerciale, quando si vuole acquistare, vendere, noleggiare un’attrezzatura o macchinario “A NORMA”, si parla di attrezzature o macchinari Marcati CE.


Attrezzature NON a norma CE: le sanzioni

Come sopra indicato, qualsiasi attrezzatura acquistata dopo il 21 settembre 1996 deve essere a norma ed avere la Marcatura CE… e tutte quelle attrezzature acquistate prima del 21 settembre 1996 ed attualmente in uso???

Di certo non sono marcate CE e di conseguenza, possono ancora essere utilizzate?

Nelle aziende, purtroppo, si trova di tutto: macchinari obsoleti, mancanza di ripari fissi sugli organi in movimento, mancanza del “fungo” di emergenza per bloccare la macchina in caso di necessità, dispositivi di protezione rimossi ed appoggiati al muro… pieni di polvere perché si è dimenticato di riposizionarli, ecc...

La verifica di conformità delle macchine non marcate CE è un obbligo a carico del Datore di Lavoro, chiaramente indicato nell’art. 70 comma 2 del Titolo III del D.lgs. 81/2008 (che regola il miglioramento dei livelli di Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Nel corso di un eventuale sopralluogo, gli Organi di Vigilanza dell’ASL SPISAL, con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG), possono sanzionare il Datore di Lavoro mediante l’applicazione dell’istituto della prescrizione per l’estinzione del reato, di cui all’art. 20 e 21 del D.lgs. 758/1994, nel caso riscontrino la presenza di macchine acquistate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 (21 settembre 1996) sprovviste dei dispositivi di protezione degli organi lavoratori, come previsto dagli allora vigenti D.lgs. 626/1994 e D.P.R. n. 547/1955, e quindi, NON marcate CE.

La sanzione prevista dalla normativa è l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il Datore di Lavoro e il Dirigente.

Ovviamente, in caso di gravi inadempienze, i funzionari possono mettere sotto sequestro l’attrezzatura o il macchinario, fintantoché non si sia concluso il procedimento penale o pagata la sanzione, previa adeguamento dell’attrezzatura… E purtroppo di questi casi ne ho visti diversi!

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