Madre che si occupa da sola della figlia


La madre che si occupa da sola delle necessità della figlia, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento del danno non patrimoniale
Madre che si occupa da sola della figlia
Il genitore che, da solo, provvede alla crescita, educazione ed istruzione della prole, gravando sulle sue spalle ogni necessità ordinaria e straordinaria, subisce, oltre al danno patrimoniale, anche un danno morale ed esistenziale, originato dalla sofferenza patita per la mancanza di un idoneo supporto paterno dei figli.
Tale dolorosa vicenda è stata affrontata dal Tribunale Roma che, con Sentenza n. 4169 del 29 Febbraio 2016, si è pronunciato sulle responsabilità derivanti dalla condotta di un genitore del tutto inadempiente rispetto ai propri obblighi.
Il caso, purtroppo, è tra quelli più tristemente ricorrenti nella pratica: una bambina riconosciuta dalla sola madre in quanto il padre, appreso dello stato di gravidanza della compagna, prima la invita ad abortire e, dopo la nascita, dichiara di non volerla riconoscere e di non volere ricevere alcuna notizia della figlia.
Un inaccettabile inadempimento agli obblighi genitoriali, reso ancor più grave, come spiegano i Giudici romani, dallo status di benestante del padre.
I Giudici evidenziano, in primo luogo, l’esistenza di un danno patrimoniale per il mancato contributo al mantenimento della prole, precisando come "...nell’ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota del genitore inadempiente..."
Ciò, comunque, non è sufficiente a ristorare l’insieme dei danni subiti, nel caso in esame, dalla madre.
Infatti, quando viene integralmente violato il diritto del figlio di ricevere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori, ricorrono gli estremi di un grave illecito endo-familiare.
Al riguardo, il Tribunale rileva come, una volta provato il totale disinteresse nei confronti del figlio, al danno patrimoniale subito dal genitore adempiente si associ un danno di carattere non patrimoniale per la violazione dell’Art. 30 della Costituzione.
Tale norma costituzionale, riferendosi ad entrambi i genitori come soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio "... fa sorgere un obbligo reciproco la cui violazione cagiona non solo al figlio ma anche al genitore che da solo abbia accudito la prole, un danno non patrimoniale, potendo ravvisarsi in tale condotta le violazioni di diritti costituzionalmente garantiti..."
Da un punto di vista della responsabilità, la violazione dei relativi doveri genitoriali è una condotta sanzionata sia con le misure tipiche previste dal diritto di famiglia (tra le quali, a titolo esemplificativo, vi sono l’addebito e l’obbligo di mantenimento) sia, ove ricorrano gli estremi dell'illecito civile, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, ai sensi dell'art. 2059 Cod. Civ., dal genitore-danneggiato:
"...l’assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nell’altro genitore per la privazione di beni fondamentali quali il sostegno e la condivisione per la cura e l’affetto genitoriale..."
Conseguentemente, i Giudici hanno condannato il genitore inadempiente a versare una somma pari al 70% del costo della spesa media di una famiglia di due componenti (dati medi desumibili dagli indici ISTAT) per il periodo trascorso dalla nascita all’indipendenza economica "...da luglio 1975 a giugno 1997 nella misura di complessivi euro 121.327,76..."; a rifondere, sempre nella suddetta misura percentuale, le spese straordinarie (spese per attività di svago, costi scolastici, costi per le spese mediche), ivi comprese quelle sostenute per battesimo, comunione e matrimonio della figlia; a pagare, in ragione della mancata partecipazione alla crescita della figlia, un’ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subiti dalla madre "...a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma di euro 30.000,00..."

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di Avv.to Angelo De Nina

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