Mafiosi e misure di prevenzione: no ad automatismi
Devono essere accertati elementi sintomatici dell'attualità della pericolosità per l'applicazione di misure di prevenzione a condannati per mafia
I giudici devono motivare in ordine alla sussistenza del requisito dell'attualità di pericolosità sociale anche per i condannati per mafia (V., da ultimo, Cass. Pen., Sezione I, 26 luglio 2016, ric. Gerardi) .
Tale principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, non è purtroppo pacifico, in giurisprudenza, ma molta strada è stata fatta da quando bastava una condanna per 416 bis c.p. a segnare il destino circa l'applicazione di una misura di prevenzione.
Per anni, nelle aule dei tribunali e delle corti di appello, gli avvocati si erano battuti per vedere affermato un principio di coerenza con l'intero sistema: al condannato va garantita una valutazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale, senza possibilità di far discendere il presupposto applicativo dal titolo di reato.
Ora, sebbene si registrino ancora resistenze applicative, soprattutto dopo l'autorevole sentenza della Corte Costituzionale n°291/13 che ha sancito l'obbligo per il giudice di verificare la persistenza della pericolosità sociale in capo al proposito quando all'esecuzione della medesima debba farsi luogo dopo lunghi anni di carcerazione, la situazione è molto migliorata, cosicché sempre più spesso si leggono massime del tipo di quella in commento.
Tale principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, non è purtroppo pacifico, in giurisprudenza, ma molta strada è stata fatta da quando bastava una condanna per 416 bis c.p. a segnare il destino circa l'applicazione di una misura di prevenzione.
Per anni, nelle aule dei tribunali e delle corti di appello, gli avvocati si erano battuti per vedere affermato un principio di coerenza con l'intero sistema: al condannato va garantita una valutazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale, senza possibilità di far discendere il presupposto applicativo dal titolo di reato.
Ora, sebbene si registrino ancora resistenze applicative, soprattutto dopo l'autorevole sentenza della Corte Costituzionale n°291/13 che ha sancito l'obbligo per il giudice di verificare la persistenza della pericolosità sociale in capo al proposito quando all'esecuzione della medesima debba farsi luogo dopo lunghi anni di carcerazione, la situazione è molto migliorata, cosicché sempre più spesso si leggono massime del tipo di quella in commento.
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