Magistrati e provvedimenti disciplinari (parte 1)


Decreto legislativo n.109/2006; principio di salvaguardia del prestigio della magistratura; tipizzazione degli illeciti; la scarsa rilevanza del fatto
Magistrati e provvedimenti disciplinari (parte 1)
Il Dlgs n.109/2006, che disciplina gli illeciti disciplinari dei magistrati stabilisce all'art. 1 i doveri dei magistrati. e all'art. 2 gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni che, elenca al n. 1. In particolare l'art. 2.1g) sanziona la "grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile". La norma stabilisce 4 elementi in ordine alla violazione: 1) che deve essere grave, 2) deve riguardare una norma di legge 3) deve essere determinata da ignoranza o negligenza, 4) deve essere inescusabile.
La lettera a) dell'articolo 2 aggiunge anche un effetto: la violazione deve aver arrecato un danno ingiusto o un indebito vantaggio ad una delle parti. L' art. 3-bis specifica che "L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza".
Tuttavia queste disposizioni, come d'altronde l'intero impianto del procedimento disciplinare, non sono poste a tutela diretta delle parti nel processo, che è garantita da altre norme dell'ordinamento giuridico, ma a salvaguardia invece del prestigio della magistratura stessa ed in questo senso, come si vedrà deve interpretarsi l'art. 3 bis.
Il comma 2 dell'art. 1 che sanciva l'obbligo del magistrato ad un comportamento decoroso, che non compromettesse il prestigio suo e dell'ordine giudiziario, è stato abrogato dall'art. 1, co. 3 della L. n. 269/2003, ma resta comunque il principio cardine e la finalità dell'azione disciplinare.
Il Consiglio Superiore della Magistratura decide sulla sussistenza o meno dell'illecito disciplinare e sulla relativa sanzione e la Cassazione a Sezioni Unite nei casi di ricorso avverso le relative decisioni.
In questo articolo ed in quelli che seguiranno mi occuperò di alcune sentenze della Cassazione a sezioni unite che respingono altrettanti ricorsi di magistrati sanzionati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Cass. SU n. 13911/2017 si occupa del ricorso di un giudice, presidente di collegio, che aveva liquidato, nel periodo feriale, cospicui compensi a commissari giudiziali per concordati preventivi e a curatori di fallimenti, provvedendo a sottoscrivere quattro decreti, di cui due gli erano stati lasciati dal collega relatore sulla scrivania, dicendogli che "erano da firmare" ed assicurandolo che aveva concordato gli importi con un collega in ferie.
Il giudice incolpato aveva provveduto come se la liquidazione fosse stata deliberata in camera di consiglio formata da lui, dal giudice relatore, che gli aveva portato i provvedimenti e dal giudice assente per ferie indicato come terzo componente del collegio. Questi, al ritorno, aveva segnalato l'anomalia al presidente del tribunale. Gli importi erano apparsi eccessivi, era sorto il sospetto che il loro ammontare fossero frutto di favore e dal fatto erano scaturiti procedimenti penali, che avevano però escluso qualsiasi reato.
Il giudice incolpato si era difeso, sostenendo di aver creduto di aver avuto l'assenso del giudice fallimentare a sbrigare tutte le pratiche possibili in modo da impedire accumulo di arretrato e di aver firmato i decreti di liquidazione, quale naturale esito deliberativo della camera di consiglio, interpretando come assenso il silenzio del terzo componente del collegio ed inserendo il suo nome solo per un refuso materiale.
La sezione disciplinare aveva ritenuto i provvedimenti assunti in mancanza di deliberazione collegiale, rientrante nella fattispecie astratta di cui alla lettera G" (articolo 2 comma 1 del decreto 109/2006) ed aveva sanzionato il giudice con la censura, ritenendo grave la sua mancanza, non giustificabile ex art. 3bis del decreto.
Il giudice in questione era ricorso sostenendo che il comportamento di un magistrato è sanzionabile solo quando ne sia compromessa l'immagine: cosa che nel suo caso non era accaduto, tanto da ricevere in seguito altri incarichi molto delicati e che l'art. 2 del decreto deve coordinarsi con l'art. 3 bis nel senso che il bene tutelato dalla norma sia fondamentalmente il prestigio dell'ordine giudiziario.
La cassazione nella sentenza in questione confermò che il bene da tutelare sia sempre l'immagine del magistrato, il cui decoro starebbe sempre dietro ogni altra norma e sanzione del decreto, ma che l'art. 3Bis tuttavia non può comportare il rovesciamento della tipizzazione degli illeciti disciplinari. "Non consente cioè di ritenere che qualsivoglia violazione di legge, ancorché rientrante nelle ipotesi tipizzate, non possa assurgere a rilievo disciplinare sol perché nel corso del prosieguo della vita professionale del magistrato questi continui ad essere circondato da "prestigio e fiducia", che nel caso in esame, secondo il ricorso, la dottoressa incolpata può ancora vantare." Non varrebbe cioè come esimente la mancata percezione sociale della gravità del fatto.

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di Pietro Bognetti

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