E-mail privata e violazione della privacy da parte del datore di lavoro
Il Garante privacy, con la newsletter 20/12/2019 n.460, ha precisato che commette un illecito la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle e-mail contenute nella sua casella di posta elettronica.
IL CASO TRATTATO DALLO STUDIO MARINELLI & PARTNERS
L’azienda contestava al proprio ex dipendente la ricezione di una e-mail che avrebbe violato gli obblighi in materia di concorrenza e pertanto conveniva l’ex dipendente ad un incontro di mediazione presso il competente istituto chiedendo un risarcimento dei danni pari ad € 10.000,00.
Partecipando alla mediazione l’ex dipendente contestava qualsiasi asserzione avanzata nei suoi confronti circa la violazione della concorrenza prendendo altresì posizione sui descritti fatti contestando la violazione della privacy. Al riguardo si ritiene opportuno specificare che i fatti venivano contestati al dipendente dopo un periodo di circa un anno dalle dimissioni di quest’ultimo.
LA POSIZIONE DEL DIPENDENTE
Il dipendente, partecipando con i propri legali di fiducia alla mediazione – come detto – contestava la violazione della privacy basandosi proprio sulle recenti pronunce pubblicate da parte del Garante.
L’Autorità – in un caso del tutto simile a quello trattato dallo studio – ha statuito che il mantenimento dell’account personale “aperto” anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’ex dipendente con contestuale accesso allo stesso da parte del datore di lavoro viola la riservatezza dello stesso.
Il Garante specifica, inoltre, che subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda deve rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.
LE RAGIONI ALLA BASE DELLA DECISIONE DEL GARANTE
Il Garante si è espresso emanando un ammonimento nei confronti della Società per non aver adottato le misure necessarie alla protezione dei dati personali dell’ormai ex dipendente.
Adottare le misure tecnologiche volte alla tutela della riservatezza del dipendente, infatti, consente di contemperare due interessi: il primo rappresentato dall’interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi; il secondo tutelare la riservatezza della corrispondenza del lavoratore anche dopo che lo stesso abbia rassegnato le proprie dimissioni.
COME SI È CONCLUSA LA VICENDA
Lo Studio Marinelli & Partners, grazie alla numerosità dei provvedimenti del Garante in materia, è riuscito a chiudere l’accordo senza che il proprio assistito versasse alcunché alla Compagnia la quale è stata altresì intimata a non porre più in essere comportamenti in violazione della riservatezza del dipendente, pena la segnalazione al Garante.
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