Malattia operaio edile, qual è il trattamento?


Trattamento di malattia per gli operai del settore edile. Previsioni contrattuali e prestazioni a carico dell'Inps e delle casse edili
Malattia operaio edile, qual è il trattamento?

L’intervento della cassa edile nell’ipotesi della malattia dell’operaio

Le Casse edili

Nel settore edile alcuni trattamenti economici che normalmente sono a carico diretto dell’azienda vengono erogati ai lavoratori tramite le Casse Edili, enti bilaterali previsti e regolamentati dalla contrattazione collettiva che operano generalmente a livello provinciale.

Le Casse Edili forniscono ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili industriali e artigiane una serie di prestazioni che garantiscano all’operaio edile un trattamento salariale parificabile a quello goduto dagli occupati negli altri settori economici. Le prestazioni della Cassa Edile sono finanziate con la contribuzione sia degli imprenditori che dei lavoratori.

Fra i compiti demandati alle Casse Edili dai contratti collettivi vi è l’erogazione di alcune prestazioni assistenziali tra le quali l'indennità integrativa di malattia, tbc, infortunio sul lavoro e malattia professionale, già anticipata in busta paga al lavoratore dipendente.

Nei confronti dei lavoratori la Cassa edile provvede direttamente al pagamento:
- del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, accantonato dalle Imprese;
- del premio di Anzianità Professionale Edile Ordinaria - A.P.E. (scatti di anzianità);
- di altre prestazioni mutualistiche e assistenziali aggiuntive di carattere extracontrattuale previste dai contratti integrativi provinciali di lavoro (in alcuni casi a favore dei familiari) che possono variare da provincia a provincia (borse di studio, fornitura di indumenti da lavoro, spese per protesi, ecc.).

Negli anni i compiti delle Casse edili sono aumentati con interventi anche nel campo della formazione e sicurezza, nell’emissione del DURC, gestione rapporti con i fondi di previdenza complementare, ecc.

Il trattamento di malattia previsto dalla collettiva per il personale operaio
Indennità a carico dell’Inps.

L’Inps, anche nei confronti degli operai delle imprese edili, provvede al pagamento dell’indennità di malattia nei termini generali previsti per gli altri settori nei seguenti termini:
- al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia con esclusione di primi tre giorni (carenza) che non sono indennizzati dall’Istituto;
- al 66,6% per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta dal 21° giorno fino a un massimo di 180° giorni nell’anno solare.

L’indennità di malattia a carico Inps è ridotta:
- durante i periodi di ricovero se il soggetto non ha familiari a carico
- nei casi di disoccupazione o sospensione dal rapporto di lavoro.

Nel calcolo della retribuzione media giornaliera utile per il calcolo della indennità a carico dell’Inps si registrano alcune differenze nel settore edile rispetto agli altri settori. Nel calcolo delle giornate retribuite del mese precedente utili per la determinazione del divisore mensile non vanno, infatti, considerati i giorni di permesso o di ferie in quanto la relativa quota mensile è già calcolata nella maggiorazione corrisposta mensilmente al dipendente. Allo stesso modo non è da aggiungere alla retribuzione giornaliera la quota relativa ai ratei della mensilità aggiuntiva in quanto anche questo elemento è già compreso nella maggiorazione del 18,5% che aumenta l’imponibile contributivo del lavoratore.

 

Normativa contrattuale in materia di malattia

I contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti nel settore edile (Industria edile, piccola industria, edili cooperative, edili artigianato ed edili Confimi) regolamentano in modo sostanzialmente uniforme il trattamento degli operai assenti per malattia.

 

Conservazione del posto

L’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto:
- per nove mesi consecutivi (270 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità, con anzianità inferiore a tre anni e sei mesi
- per dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione di anzianità, con anzianità superiore a tre anni e mezzo
- nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi, con anzianità fino a tre anni e sei mesi
- nel caso di più malattie di lavoratori con anzianità superiore a tre anni e sei mesi, il diritto alla conservazione del posto è per un periodo massimo di 12 mesi nell’arco dei 24 mesi consecutivi.

 

Integrazione malattia dell’azienda

Da considerare, in via generale, che l’integrazione giornaliera di malattia:
- viene erogata direttamente dall’impresa all’operaio
- è assoggettata a contributi assicurativi e previdenziali e alle ritenute fiscali
- è dovuta agli operai non in prova e nel limite del periodo di conservazione del posto prevista dal contratto collettivo
- è calcolata su base convenzionale mediante applicazione di coefficienti
- in parte è conguagliata con quanto dovuto dall’impresa alla Cassa edile
- è corrisposta dall’impresa per sei giorni la settimana, escluse le domeniche e le festività
- in caso di ricaduta nella stessa malattia vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell’INPS
- non comprende la percentuale per riposi annui (4,95%) che rimane interamente a carico dell’azienda
L’importo da integrare è costituito da quote giornaliere fisse e non è influenzato da quanto erogato dall’Inps (non si effettua nessuna operazione di lordizzazione).
L’importo dell’integrazione a carico della ditta si calcola nel seguente modo:
(paga oraria x coefficiente ) x 40
Quota giornaliera = -----------------------------------------------
6 (Giornate lavorabili)
Gli elementi da considerare per il calcolo della integrazione sono:
a) PAGA ORARIA - premesso che la retribuzione utile per il calcolo dell’integrazione da prendere in considerazione non è quella del mese precedente l’evento, come per l’Inps, ma è quella corrente del periodo in cui il trattamento deve essere corrisposto, la paga oraria utile per il calcolo dell’integrazione è costituita da:
- Minimo di paga base
- Elemento economico territoriale (conglobato dal 2012 nell’indennità territoriale di settore)
- Indennità territoriale di settore
- Ex indennità di contingenza
E’, pertanto, escluso l’E.D.R., mentre eventuali superminimi e/o maggiorazioni caposquadra sono computati o meno in base agli accordi provinciali per cui è necessario consultare le istruzioni delle varie Casse edili per il calcolo della paga oraria. L’elemento variabile della retribuzione (e.v.r.), laddove previsto, non ha alcuna incidenza sugli altri istituti retributivi, pertanto, lo stesso non incide sul trattamento di malattia anche se viene corrisposto in misura fissa mensile e non subisce decurtazioni in caso di malattia nel periodo di corresponsione.
b) ORARIO MEDIO GIORNALIERO - corrisponde alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale (nel caso di orario di 40 ore settimanali l’orario medio è pari a 6,66 ore. In caso di part time il numero delle ore giornaliere risulta dividendo per sei il minore orario settimanale previsto).
c) COEFFICIENTI DI INTEGRAZIONE - i coefficienti applicabili alla retribuzione oraria come sopra calcolata per il calcolo dell’integrazione giornaliera sono previsti dal contratto collettivo di lavoro e sono:
- per il 1°, il 2° e il 3° giorno (carenza) - se la malattia non supera i sei giorni nulla è dovuto dall’impresa salvo diverse previsione dei contratti integrativi provinciali.
- per il 1°, il 2° e il 3° giorno - se la malattia è superiore a sei giorni il coefficiente è 0,5495
- Per il 1°, il 2° e il 3° giorno - nel caso di malattia superiore a 12 giorni il coefficiente è 1,0495
- Dal 4° al 20° giorno - per le giornate indennizzate dall’Inps il coefficiente è 0,3795
- Dal 21° al 180° giorno - per le giornate indennizzate dall’inps il coefficiente è 0,1565
- Dal 181° al 365° giorno - per le sole giornate non indennizzate dall’Inps è 0,5495

Da tener conto che a livello di singola circoscrizione possono esistere condizioni di miglior favore e, quindi, le percentuali di integrazione e i criteri di applicazione possono essere diversi da Cassa edile a Cassa edile.

 

Carenza, i primi tre giorni di malattia

I primi tre giorni di assenza per malattia, sono detti di "carenza". Il trattamento per il periodo della carenza, varia in funzione della durata della malattia (superiore a 6 giorni o superiore a 12 giorni).

I primi tre giorni di malattia non vengono retribuiti se la durata dell'evento è inferiore a 7 giorni. Vengono retribuiti dall'impresa al 54,95% se l'evento supera complessivamente 6 giorni e al 104,95% se l'evento supera 12 giorni. Da considerare che alcuni accordi collettivi provinciali di lavoro hanno istituito a favore degli operai, una prestazione Cassa edile a copertura dei giorni di carenza per tutti gli eventi di malattia con durata da uno a sei giorni.

Per determinare il coefficiente da applicare deve essere calcolata la durata della malattia alla fine del periodo di assenza nel mese, conteggiando tutti i giorni di calendario.
Qualora la malattia prosegua nel mese successivo a quella di inizio, la carenza sarà ricalcolata ed eventualmente conguagliata nel mese successivo; pertanto, se nel mese di inizio vengono esclusi dal pagamento i primi tre giorni, in quanto l’assenza in tale mese è pari o inferiore a 6 giornate, verificandosi la continuazione dell’evento nel mese successivo con conseguente superamento globale dei 6 o 12 giorni di assenza, i primi tre giorni iniziali dovranno essere corrisposti con il pagamento del secondo mese. Lo stesso discorso vale qualora si è verificato il pagamento parziale (periodo superiore a 6, ma non a 12 giorni); se nel mese di continuazione successivo verrà superata la durata dei 12 giorni, dovrà essere corrisposta la differenza a copertura del coefficiente carenza superiore (fascia >12 giorni).

 

Conguaglio con i versamenti alla Cassa Edile

Gli importi del trattamento di integrazione della malattia sono corrisposti direttamente dal datore di lavoro, ma non sono integralmente rimborsabili dalle Casse edili in quanto una piccola parte dell’integrazione pari alla percentuale contrattualmente prevista per il pagamento dei riposi (4,95%) resta a carico della ditta.

Un ulteriore requisito previsto contrattualmente affinché il lavoratore ammalato abbia diritto a percepire per intero il trattamento è che per lo stesso siano state denunciate alla Cassa edile almeno 450 ore nel trimestre precedente l’inizio della malattia.

Nelle 450 ore vanno comprese, oltre che le ore ordinarie di lavoro, anche le ore di altre malattie o infortunio, ferie godute, permessi e riposi annui, permessi sindacali, gli altri permessi comunque retribuiti e le ore perdute per le quali sia stata inoltrata richiesta di intervento alla Cassa Integrazione Guadagni.

Nel caso in cui l’operaio non raggiunga le 450 ore, la deduzione è proporzionalmente ridotta, cioè andrà calcolata per tanti 450esimi quante sono le ore complessive.
La differenza tra quanto anticipato all’operaio e quanto rimborsato dalla Cassa Edile resterà a carico dell’impresa.

Il CCNL prevede, tuttavia, una eccezione: riguarda i lavoratori assunti da meno di tre mesi (90 giorni); in questo caso, infatti, il rimborso va calcolato sempre per intero.

 

Accantonamento alla cassa edile durante evento malattia

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta a corrispondere al lavoratore la maggiorazione del 18,5% e ad accantonare presso la Cassa edile di competenza la percentuale del 14,20% per ferie e gratifica natalizia su tutte le ore di assenza per malattia.

Durante l’evento di malattia, il datore di lavoro corrisponde all’operaio edile la maggiorazione retributiva relativa ai permessi contrattuali (4,95 %). Tale quota è già compresa nella integrazione della malattia dal 1° giorno in poi nel caso di malattie che superano i sei giorni, mentre nel caso di malattie che non superano i sei giorni, per i giorni di carenza, la percentuale dei riposi è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.

Durante il periodo di malattia, i contributi dovuti alla Cassa Edile vengono determinati sulla base dell’imponibile cassa edile relativo alle ore di effettivo lavoro e al trattamento economico per le festività, a nulla rilevando il trattamento economico che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Il trattamento economico che avrebbe percepito se avesse lavorato per le ore di malattia rileva esclusivamente per il calcolo della maggiorazione del 18,5% e dell’accantonamento del 14,20%.

 

Articolo del:


di Zaltieri Roberto

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