Maltrattamenti in danno di soggetti non conviventi: è reato?


L’assenza di una stabile convivenza incide sulla contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia. Sentenza Corte Costituzionale 98 del 28 aprile 2021
Maltrattamenti in danno di soggetti non conviventi: è reato?

Con la sentenza del 28 Aprile 2021 n. 98, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul divieto di applicazione analogica in sfavore del reo in un caso di riqualificazione del reato di stalking in quello di maltrattamenti.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata (NA) aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sulla norma di cui all’art. 521 cpp in ordine alla mancata previsione della rimessione in termini per la scelta di riti alternativi in caso di modifica dell’imputazione ad opera del giudice.

Il G.M. aveva infatti, all’esito della istruttoria dibattimentale, modificato la originaria imputazione di atti persecutori aggravati (art. 612 bis co. 1-2 c.p.)  in quella più grave di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), pur nella piena consapevolezza che le condotte fossero state compiute in un contesto relazionale privo del requisito della convivenza e tra soggetti che non erano membri della stessa famiglia.

Nell'analizzare il quesito in remissione, la Consulta ha ribadito il principio per cui l’art. 572 c.p. è applicabile a chiunque maltratti una persona della famiglia o comunque con essa convivente.

Prestiamo attenzione: il legislatore parla di convivenza e non di mera coabitazione.

La distinzione tra i due concetti è fondamentale, e ci viene offerta dalla giurisprudenza di legittimità.  La Corte di Cassazione con la sentenza 31276/2020 definisce “convivenza” una condivisione stabile degli spazi cui è sottesa una relazione caratterizzata da legami affettivi stabili e impegni reciproci di assistenza morale e materiale. Questo include, ovviamente, le persone legate da vincolo parentale che vivono sotto lo stesso tetto, ma anche tutti quei rapporti giuridicamente privi di nome ma comunque riconosciuti degni di tutela come, ad esempio,  la convivenza more uxorio anche tra persone dello stesso sesso, l'affidamento di apprendisti o educandi, o di soggetti accolti in scambi "alla pari" o nei programmi di "scambio culturale" tra studenti.

Con il termine “coabitazione” , invece, si intende una relazione basata esclusivamente su ragioni di opportunità e convenienza in cui, accanto alla condivisione degli spazi comuni, ciascun coabitante dispone di uno spazio esclusivo inaccessibile a terzi in assenza di espresso consenso. Esplicativo è il caso dei "coinquilini" che condividono un alloggio al solo fine di ripartirne le spese e che non sono legati da vincolo affettivo.

Per aversi “convivenza”, quindi, non basta la mera condivisione degli spazi né la occasionalità di tale condivisione.

La Corte di Cassazione già lo scorso mese di Dicembre 2020, con la sentenza n. 34086,  riteneva non configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia per difetto dei predetti requisiti della stabilità della relazione e della stabile convivenza, in riferimento a condotte maturate nel contesto di una relazione clandestina all’interno dell’appartamento utilizzato esclusivamente per gli incontri dei due amanti.

Il tenore letterale dell’art. 572 cp non è frutto del caso ma è intenzionalmente finalizzato ad offrire maggiore tutela a soggetti che sono inserirti in un contesto familiare e di convivenza in cui è lo stesso legame affettivo forte e stabile che:

  • rende particolarmente doloroso il regime vessatorio cui il maltrattato è sottoposto;

  • rende ancor più difficoltosa la reazione del maltrattato a tale vessazione e ne inibisce la capacità di sottrarvisi;

  • rende più agevole, per il soggetto agente, la prosecuzione della condotta illecita.

Ed invero, quando i maltrattamenti sono commessi ai danni di un familiare o di una persona convivente, la ipotesi delittuosa assorbe il reato di atti persecutori aggravati, che invece resiste in assenza di una attuale relazione affettiva e condivisione degli spazi.

Negli anni abbiamo assistito ad una continua opera di “estensione” dell’ambito di applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia a quelle realtà sociali rappresentate dalla convivenza di fatto o di diritto, e a qualunque relazione sentimentale, caratterizzate comunque da un vincolo affettivo e una stabilità relazionale tale da far sorgere obblighi di reciproca assistenza, come in ogni comunità familiare. Tuttavia queste pronunce intervenivano prima della introduzione del reato di atti persecutori nel nostro ordinamento ed erano tese a tutelare soprattutto quelle situazioni in cui, sia pur in assenza/cessazione di convivenza, sussistevano vincoli tra le parti legati, ad esempio, alla presenza di figli.

L'introduzione del reato di stalking e la sua evoluzione nel corso di questi anni, non giustifica più l’ampliamento dell’ambito di applicazione del reato di maltrattamenti oltre i confini del tenore letterale della norma, incentrato proprio sulla valorizzazione del legame affettivo e sulla convivenza tra i soggetti, elementi che, come già ricordato, rendono più difficile la reazione della vittima e al contempo agevolano l’autore nella realizzazione delle condotte.

La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima ogni applicazione analogica dell’art. 572 cp  “a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei possibili significati letterali della norma”, con la conseguenza che, nella riconosciuta assenza di convivenza o innanzi a condotte iniziate dopo la fine della relazione sentimentale tra le parti, potrà trovare applicazione non già la norma di cui all’art. 572 c.p. bensì quella di cui all’art. 612 bis c.p.

Se ne deduce che in presenza di mera “coabitazione” tra le parti, non possa trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 572 c.p., bensì quella ex art. 612 bis c.p., se sussistono le condizioni.

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di Avv. Francesca Pengo

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