Mancata indicazione nel contratto del vero T.A.E.G


Spesso le Banche non indicano nei contratti con cui concedono credito alla Clientela il vero costo che il Cliente si assume per il credito concesso.
Mancata indicazione nel contratto del vero T.A.E.G
Nei contratti con cui le banche concedono credito alla Clientela, assume rilevanza fondamentale l'indicazione del VERO COSTO che il Cliente sopporta per la concessione del credito da parte della Banca. Questo costo viene indicato tramite la nota siglia T.A.E.G. (ossia Tasso Annuale Effettivo Globale che indica, appunto, il costo che l'Utente bancario sopporta per la concessione del credito, espresso in percentuale annua).
Nell'ambito del vero T.A.E.G. dell'operazione rientrano non solo gli interessi corrispettivi collegati all'erogazione del credito (che devono essere indicati ricomprendendo la capitalizzazioe trimestrale), ma tutte le spese comunque collegate all'erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse. Quindi vi rientrano, ad esempio, le spese di istruttoria, le spese collegate alle polizze assicurative (che assai spesso le banche fanno sottoscrivere in relazion e a contratti di mutuo o di prestiti personali), le spese per l'invio della documentazione periodica inerente al rapporto di credito, le spese per l'incasso delle singole rate ecc. In sostanza, tutto ciò che è comunque collegato alla concessione di credito da parte della Banca o della Finanziaria.
Il concetto è molto semplice: se un UTENTE SOPPORTA UN COSTO E SE QUESTO COSTO NON E' CORRELATO AL PAGAMENTO DI IMPOSTE COLLEGATE ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO, AL COSTO DEL CLIENTE CORRISPONDE NECESSARIAMENTE UN GUADAGNO PER LA BANCA O PER SOGGETTI AD ESSA STRETTAMENTE COLLEGATI, COME LA COMPAGNIA ASSICURATIVA.
Questi costi devono essere chiaramente indicati alla Clientela, e questa indicazione è prescritta da precise norme di legge. L'articolo 117, 4° comma del Testo Unico Bancario (T.U.B.) prescrive testualmente "I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati" e per "tasso di interesse" il Testo Unico Bancario intende non un tasso qualsiasi, ma il tasso di interesse applicato proprio a quel determinato rapporto creditizio che viene in esame.
Molto spesso, invece, Banche e Finanziarie non indicano il vero costo del credito (ossia il vero T.A.E.G.) ma si limitano ad indicare semplicemente il c.d. T.A.N., ossia il Tasso Annuo Nominale, il che equivale all'indicazione del Tasso annuo relativo all'interesse corrispettivo, senza tenere conto della capitalizzazione infrannuale (solitamente trimestrale) dell'interesse e di tutte le ulteriori spese collegate al credito, che sono state sopra accennate. Per capitalizzazione trimestrale si intende il processo per cui ogni trimestre gli interessi vengono aggiunti al capitale e sulla somma costituita da capitale ed interessi vengono a loro volta calcolati ulteriori interessi.
Oppure - e ciò avviene più spesso - Banche e Finanziarie indicano accanto al T.A.N. anche il T.A.E.G., ma questo secondo e più importante elemento non viene espresso in modo corretto, ossia si limita a fare riferimento all'interesse corrispettivo espresso però in modo che non si tenga conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma senza indicare tutte le ulteriori spese (spese di assicurazione, spese incasso rate, spese di istruttoria ecc.) che sono comunque collegate al credito e che quindi DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE INDICATE AFFINCHE' IL T.A.E.G. SIA ESPRESSO CORRETTAMENTE.
La conseguenza della mancata chiara indicazione del vero costo che il Cliente di una Banca o Finanziaria sopporta per l'erogazione del credito ( e quindi per un contratto di mutuo, o prestito personale, o affidamento in conto corrente ecc.) è previsto dallo stesso art. 117. del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), il cui 7° comma prescrive, come conseguenza sanzionatoria per la Banca, il ricalcolo degli interessi secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli per il Cliente, il ricalcolo sedondo il tasso minimo dei BOT tempo per tempo vigenti durante il rapporto di credito con il Cliente.
Pertanto se la Banca non indica chiaramente il vero costo dell'operazione creditizia, la sanzione per la Banca, indicata dal Testo Unico Bancario, è il ricalcolo degli interessi avendo riguardo al tasso minimo BOT, senza tenere conto degli interessi corrispettivi e di tutti gli ulteriori "balzelli" applicati dalla banca (spese di istruttoria, polizze assicurative ecc.) e non indicati chiaramente nel contratto.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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