Mancato riconoscimento del diritto di affissione a un'organizzazione sindacale


Quando il datore di lavoro può non riconoscere il diritto di affissione a un'organizzazione sindacale non maggiormente rappresentativa?
Mancato riconoscimento del diritto di affissione a un'organizzazione sindacale

In ordine ad una richiesta posta da una Organizzazione Sindacale, non maggiormente rappresentativa in una azienda e non sottoscrittrice del CCNL in applicazione nella medesima azienda, di seguito fornisco l’analisi applicata al caso e le relative deduzioni in base alle quali la richiesta posta dalla Organizzazione Sindacale non può esser accolta.

Il quesito posto dalla organizzazione sindacale è il seguente:
“In riferimento all’articolo 25 della Legge 300/70 (diritto di affissione) l'organizzazione sindacale (Omissis) chiede di predisporre uno spazio idoneo alla funzione divulgativa delle attività sindacali. L’affissione e/o rimozione dei comunicati e varie in affidamento esclusivo della RSA o lavoratori delegati dalla medesima RSA”.

È bene chiarire la posizione della azienda.

La volontà aziendale è di non aprire spazi aziendali alle Organizzazioni Sindacali non sottoscrittrici del CCNL in applicazione in azienda e, comunque, in ordine generale ad Organizzazioni Sindacali non rientranti nelle RSU e/o RSA aziendali, RSU e/o RSA elette dai lavoratori e composte unicamente dalle Organizzazioni Sindacali Confederali, sottoscrittrice tra l'altro del CCNL in applicazione.

Ma entriamo nel merito dell’analisi e conseguenziali deduzioni.

L’articolo 25 dello Statuto dei Lavoratori - Legge 300/1970 (Diritto di affissione) recita:
“Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro”.

Il rappresentato articolo 25 è stato nel corso degli anni più volte analizzato ed è stato oggetto anche di discussione e/o ricorsi al fine di definire il diritto espresso dalla Legge con riguardo ai destinatari di tale diritto, intesi evidentemente nelle organizzazioni sindacali.

Orbene, il citato articolo 25 dello statuto dei lavoratori esprime chiaramente di render disponibili locali aziendali per l'affissione di comunicazioni sindacali alle sigle sindacali sottoscrittrici del CCNL in applicazione.

Ancor di più se consideriamo il concetto espresso dall’articolo 19 del medesimo statuto in riferimento alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali:

“Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) - Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) […];
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.

L'Organizzazione Sindacale, nella sua richiesta, si sofferma unicamente sull'articolo 25 della legge 300/70 e sulla opportunità che unicamente la RSA o suo delegato tra i lavoratori possa utilizzare spazi aziendali per l'affissione di informazioni sindacali.

Orbene, il citato articolo 25 dello statuto esprime chiaramente di render disponibili locali aziendali per le affissioni di comunicazioni sindacali unicamente alle sigle sindacali sottoscrittrici del CCNL in applicazione nella azienda, ma ancor di più se consideriamo quelli che sono i nostri giorni ove prevale il concetto di maggior rappresentatività delle sigle sindacali ancor di più, e a maggior ragione, potremo esprime chiaro dissenso all'utilizzo di bacheche aziendali.

Ho rinvenuto, infine, un'interessante sentenza del Tribunale di Terni (Sentenza n. 291/2017 pubblicata il 21/09/2017 - RG n. 1066/2014) suffragata dalla Corte di Appello Sezione Lavoro di Roma, nonché dal Tribunale di Siracusa.

Nella citata sentenza in seguito a ricorso dei COBAS il giudice riconosceva legittima la richiesta di tale organizzazione sindacale al diritto di assemblea e di affissione (articolo 25) unicamente perché eletta tra le RSU aziendali.

Tale sentenza se letta considerando il nostro caso fa comprendere chiaramente che la richiesta della Organizzazione Sindacale oggetto del trattato quesito non è legittima e può esser chiaramente espressa risposta negativa.

Di seguito lo stralcio di nostro interesse della citata sentenza:
"...Nella specie, non può dubitarsi della rappresentatività di COBAS Del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni per i dati riferiti dallo stesso sindacato convenuto in opposizione con riguardo all’unità produttiva (o al luogo di lavoro, per utilizzare la dizione di Corte cost. 231/2013), dati che, non sono stati oggetto di specifica contestazione tra le parti; dati dai quali emerge che nel punto vendita di Terni alle elezioni RSU tenutesi il 20, 21 e 23 settembre 2013 delle tre liste presentate (CGIL, UIL e COBAS), la lista COBAS ha ottenuto 45 voti pari ad una quota di 30,2% con l’elezione di un proprio rappresentante, quella CGIL 79 voti pari ad una quota del 53% con elezione di 5 rappresentanti, mentre la UIL 22 voti pari ad una quota del 14,7% con l’elezione di 2 rappresentanti. Secondo uno degli indici contrattuali e dei criteri individuati dalla Corte costituzionale, si è quindi mostrata in concreto la rappresentatività del sindacato ricorrente nell’ambito dell’unità produttiva per poter indire, tramite suo affiliato componente della RSU, l’assemblea ex art. 20, Stat. Lav., nel rispetto degli altri limiti legali e convenzionali previsti. Alla luce di tutto quanto premesso, non può non essere ravvisata la natura obiettivamente antisindacale del rifiuto della Coop. Centro Italia Soc. Coop. di consentire l’indizione dell'assemblea da parte del rappresentante dei Cobas del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni in seno alla R.S.U. aziendale Andrea Leonardi ed a cascata, potendosi applicare lo stesso ragionamento sopra esposto, di consegnare le chiavi della bacheca aziendale per esercitare il diritto di affissione ex art.25 Statuto dei lavoratori. E' noto che l'antisindacalità della condotta del datore di lavoro ricorre in ogni comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate Sentenza n. 291/2017 pubbl. il 21/09/2017 RG n. 1066/2014 perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto ai permessi sindacali, etc.), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale. Pertanto, ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre la lesione della libertà sindacale (vedi Cass. S.S. U.U. Sent. n. 5295 del 12.6.1997). Deve quindi essere accolto il ricorso in opposizione al decreto emesso in data 17.10.2014 dal giudice del lavoro di Terni dott.ssa Aytano. Si ritiene equo compensare le spese di lite atteso il contrasto giurisprudenziale sul tema controverso solo di recente illuminato dall’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte. P.Q.M. disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso in opposizione presentato dal COBAS del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni ed in riforma del decreto emesso ai sensi dell’art.28 Statuto dei Lavoratori in data 17.10.2014 dal GL dott.ssa Aytano...".

 

 

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di Mariarosaria Davino

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