Mancato superamento del periodo di prova


Illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova determinato da motivo estraneo al rapporto di lavoro
Mancato superamento del periodo di prova
L'art. 2096 c. c e art. 10 L. 604/66 disciplinano il patto di prova nei contratti di lavoro, e richiedono per la validità dello stesso che, deve risultare da atto scritto e che entrambe le parti sono tenute a consentire e a fare l'espletamento che forma oggetto del patto di prova.

Affinchè,; quindi, il periodo di prova possa essere valutato è indispensabile che la prestazione lavorativa sia stata effettivamente svolta. Per il corretto conseguimento della durata del periodo di prova, se pattuito a mesi andrà calcolato con riferimento ai mesi stessi secondo il calendario comune facendo coincidere il giorno del mese di scadenza con quello del mese iniziale senza tener conto della durata dei mesi e senza calcolare i giorni in cui la prestazione non è stata effettuata perchè non dovuta.

Il periodo di prova è sospeso dalle ferie annuali e da altri eventi non prevedibili come malattia, infortunio, permessi, sciopero. In questi casi il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate scadute e a vedersi posticipata òla scadenza del periodo di prova contrattualmente previsto. Il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire al lavoratore lo svolgimento del rapporto di lavoro durante la prova. Da ciò consegue che, la facoltà di recesso può essere esercitata solo se viene rispettato l'obbligo di far consentire lo svolgimento del periodo di prova.

Essendo il periodo di prova finalizzato alla valutazione della capacità del lavoratore in ordine allo svolgimento delle mansioni concordate all'atto dell'assunzione, deve ritenersi illegittimo il licenziamento in prova disposto per una valutazione negativa riferita a mansioni diverse e meno qualificanti ( Trib. Milano 27/09/2001).
Il licenziamento irrogato per mancato superamento del periodo di prova, è un licenziamento illegittimo e discriminatorio quando è determinato da un motivo non collegato all'esito del superamento del periodo di prova. E' illegittimo perchè sorretto da motivo illecito che non attiene al periodo di prova (Sent. 189 del 22/12/1980 la Suprema Corte ha escluso la legittimità del licenziamento inflitto per un motivo estraneo al rapporto di lavoro e dunque, il lavoratore non è tenuto a dimostrare che il licenziamento sia fondato su motivo illecito, essendo sufficiente provare che il motivo di recesso, pur non essendo illecito, è estraneo al rapporto dio lavoro così anche Trib. Milano 29/06/2000).

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di Avv. Tiziana Grieco

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