Rimedi al mancato versamento del mantenimento dei figli minori


L’art. 156, VI comma c.c. attribuisce al giudice il potere di ordinare a terzi debitori del coniuge obbligato di pagare parte del debito per il mantenimento dei figli
Rimedi al mancato versamento del mantenimento dei figli minori

Il mancato pagamento del contributo al mantenimento dei figli minorenni posto a carico del coniuge nell'ordinanza presidenziale emessa a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, nella sentenza di separazione o nel decreto di omologa della separazione consensuale è comportamento idoneo a fondare seri dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 23668/2006).

L’art. 156, VI comma c.c. [1] attribuisce al giudice il potere di ordinare a terzi debitori del coniuge obbligato di pagare una parte del debito, per mantenimento dei figli minori, in essere direttamente al coniuge avente diritto.

Il rimedio è esperibile anche durante il giudizio di separazione dei coniugi, presentando apposita istanza al giudice istruttore.

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass. n. 23569 del 2016).

Perché possa operare la compensazione, poi, i crediti devono essere entrambi certi, liquidi ed esigibili.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, 16 maggio 2019, n. 13108, ha ribadito la irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità dell’assegno di mantenimento a favore dei figli minori. Inoltre, afferma, che non può parlarsi di titolo unico ed inscindibile con riferimento al provvedimento che stabilisce l'assegno di mantenimento e pone l'obbligo al rimborso delle spese straordinarie a carico di uno dei genitori. Le poste devono rimanere distinte dal momento che il pagamento delle spese straordinarie richiede la formazione di uno specifico titolo.

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[1] Il sesto comma dell’articolo in esame è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati (Corte Cost. 12 maggio 1983, n. 144), nonché dei coniugi stessi consensualmente separati (Corte Cost. 19 gennaio 1987, n. 5), e nella parte in cui non prevede: che il giudice istruttore della causa di separazione possa adottare il provvedimento di ordinare, ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento, di versare una parte delle somme direttamente all’avente diritto (Corte Cost. 6 luglio 1994, n. 278), e  il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento (Corte Cost. 19 luglio 1996, n. 258).

 

 

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di Loretta Moramarco

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