Manette meno facili
Misure cautelari personali: il testo definitivamente approvato dalle camere
Legge 16.04.2015 n° 47, G.U. 23.04.2015
Legge 16.04.2015 n° 47, G.U. 23.04.2015

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2015, n. 94 la Legge 16 aprile 2015, n. 47 recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dall'8 maggio 2015.
La custodia cautelare o gli arresti domiciliari sono escluse qualora il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. La previsione non opera per alcuni reati di grave allarme sociale, ovvero qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi previsti dal codice.
L'articolo 4 limita la presunzione di idoneità della misura carceraria per esigenze cautelari ai soli delitti di associazione sovversiva, associazione terroristica, anche internazionale e associazione mafiosa.
Tempi più stringenti imposti al Tribunale della libertà anche per il deposito delle motivazioni.
In base al novellato comma 10° dell'art. 309 c.p.p. "Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti (trenta giorni prorogabili a 45) l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dall'8 maggio 2015.
La custodia cautelare o gli arresti domiciliari sono escluse qualora il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. La previsione non opera per alcuni reati di grave allarme sociale, ovvero qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi previsti dal codice.
L'articolo 4 limita la presunzione di idoneità della misura carceraria per esigenze cautelari ai soli delitti di associazione sovversiva, associazione terroristica, anche internazionale e associazione mafiosa.
Tempi più stringenti imposti al Tribunale della libertà anche per il deposito delle motivazioni.
In base al novellato comma 10° dell'art. 309 c.p.p. "Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti (trenta giorni prorogabili a 45) l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.
Articolo del: